Art. 1 – Denominazione e sede
Ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle norme del codice civile in tema di associazioni è costituita l’associazione Associazione di Promozione Sociale “Sementerie Artistiche”, con sede nel comune di Crevalcore (BO). L’Associazione ha durata illimitata. L’Associazione opera all’interno della provincia di Bologna, potendo tuttavia operare anche in ambito nazionale ed internazionale. L’Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie, in Italia e all’estero.
Art. 2 – Scopi
L’Associazione non ha finalità di lucro e si propone di svolgere attività di utilità sociale, nei confronti degli associati e di terzi, nei settori della cultura e dell'arte, con particolare riferimento al teatro, alla danza, alla musica, alle arti performative e a ogni forma di spettacolo dal vivo. Il tutto nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. E’ esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di sola tutela degli interessi economici degli associati. Non sono consentite limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione degli associati. In particolare, al fine di perseguire gli scopi istituzionali, l’Associazione può svolgere le seguenti attività:
a) creare, produrre, promuovere e organizzare, in Italia e all'Estero, spettacoli teatrali, di danza, di circo, di eventi musicali e più in generali di performance dal vivo;
b) occuparsi della didattica relativa alle attività di ogni genere, con particolare riferimento alle arti performative e dello spettacolo dal vivo.
c) organizzare stagioni teatrali e musicali, concorsi, festival, rassegne, sagre o altre iniziative culturali;
d) gestire, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni, bar e ritrovi sociali, provvedendo nel caso anche alla vendita e somministrazione di bevande ed alimenti;
e) collaborare con gruppi, compagnie, associazioni, cooperative e altri enti, sia pubblici che privati, per scambi, progetti e produzioni nello spirito della crescita culturale e artistica. [omissis]
Art. 3 – Ammissione ed esclusione degli associati
Sono ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, aderendo alla finalità istituzionali dell’Associazione, intendano collaborare al loro raggiungimento garantendo il versamento dell’eventuale quota associativa annuale. Possono, altresì, aderire gli enti giuridici non commerciali interessati, rappresentati dal rispettivo Presidente, ovvero da altro consigliere da questo delegato. Ai fini dell’adesione all’Associazione, chiunque ne abbia interesse può fare domanda scritta al Consiglio Direttivo che, mediante propria delibera o delega conferita ad un suo componente, provvede all’ammissione. Contro l’eventuale diniego, motivato, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. La decisione è inappellabile.
L’adesione all’Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso. E’, quindi, espressamente esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. E’, altresì, prevista l’uniformità del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.
Le quote e i contributi associativi sono intrasmissibili, e non sono rivalutabili. La qualità di associato si perde:
a) per morosità nel pagamento della quota associativa, protrattasi per oltre due mesi dall'inizio di ciascun esercizio sociale;
b) per recesso volontario;
c) per esclusione.
L’associato che intende recedere dall’Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente entro 30 giorni dal termine di esercizio sociale.
Il Consiglio Direttivo provvede all’esclusione dell’associato per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Contro il provvedimento di esclusione, che deve contenere le motivazioni, è possibile proporre appello alla prima Assemblea ordinaria utile. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto all’associato gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica entro un termine assegnato non inferiore a dieci giorni, tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento.
Fino alla data di convocazione dell’Assemblea, ai fini del ricorso, il socio interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso. Egli può partecipare alle riunioni assembleari senza diritto di voto. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
Art. 4 – Diritti e doveri dei soci
Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti ed ai doveri nei confronti dell’Associazione. I soci hanno il diritto di partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione; partecipare all'Assemblea con diritto di voto, ivi compresi i diritti di elettorato attivo e passivo; essere informati su tutte le attività ed iniziative dell’Associazione; prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia a proprie spese. In particolare, ciascun socio maggiore di età ha diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. I soci sono tenuti alla corresponsione di una quota associativa annuale nella misura e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo, al rispetto dello Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Art. 5 – Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea dei soci;
b) il Consiglio Direttivo.
Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il diritto al rimborso delle spese vive effettivamente sostenute in ragione dell’incarico ricoperto.
E’, quindi, garantita la libera eleggibilità degli organi sociali. L’elezione degli organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art. 6 – Assemblea
L’Assemblea è organo sovrano dell’Associazione e si compone di tutti i soci in regola con il versamento della quota associativa annuale.
Essa è convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto e tutte le volte che sia necessario, anche su richiesta della maggioranza dei consiglieri, ovvero quando ne faccia domanda motivata almeno un decimo dei soci. [omissis]
Art. 10 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
a) quote associative ed eventuali contributi degli associati;
b) donazioni, erogazioni, lasciti testamentari e legati e ogni altra entrata, provento o contributo destinato all’esercizio delle attività statutarie;
c) contributi di enti pubblici finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al funzionamento dell’Associazione;
g) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell’ associazionismo di promozione sociale.
I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea che ne determina l’ammontare. E' vietata, tra gli associati, la distribuzione anche indiretta di proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. Utili o avanzi di gestione dovranno essere reinvestiti ed impiegati a favore delle attività istituzionali previste dal presente Statuto.
Art. 11 – Esercizio sociale e bilancio
L’esercizio sociale coincide con l’anno solare.
Il bilancio dell’Associazione, nella forma del rendiconto economico-finanziario, viene predisposto dal Consiglio Direttivo che lo sottopone all’Assemblea ordinaria per la relativa approvazione. Copia del bilancio dovrà essere messo a disposizione di tutti gli associati all'atto della convocazione dell'Assemblea; dopo l'approvazione resta tra gli atti dell'Associazione a disposizione degli associati.