NORMATIVA: È obbligatoria l'istruzione impartita per almeno 10 anni e riguarda la fascia di età compresa tra i 6 e i 16 anni. L'adempimento dell'obbligo di istruzione è finalizzato al conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'obbligo di istruzione può essere assolto nelle scuole statali e paritarie, nelle strutture accreditate dalle Regioni per la formazione professionale e attraverso l'istruzione parentale (Circolare Ministeriale 30/12/2010, n. 101 - Decreto Ministeriale 22 Agosto 2007, n. 139, art. 1 - Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 622)