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  • DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

    (ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28/12/2000)

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  • consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e della decadenza dai benefici eventualmente conseguiti con provvedimenti emanati in base a dichiarazioni non veritiere, ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445

    Sotto la personale responsabilità

    DICHIARA

    di rientrare nella seguente categoria (barrare l’ipotesi che ricorre. Selezionare solo una categoria)

  • [1]L’articolo 1, comma 16, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (di seguito, legge di Bilancio 2021), prevede, in favore delle assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022, il riconoscimento dell'esonero contributivo di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella misura del 100 per cento e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui (cfr. la circolare n. 32 del 22 febbraio 2021 e il messaggio n. 3809 del 5 novembre 2021). La legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, legge di Bilancio 2023), all’articolo 1, comma 298, ha previsto che: “Al fine di promuovere le assunzioni di personale femminile, le disposizioni di cui al comma 16 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, si applicano anche alle nuove assunzioni di donne lavoratrici effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Per le assunzioni di cui al primo periodo, il limite massimo di importo di 6.000 euro annui di cui al comma 16 dell’articolo 1 della predetta legge n. 178 del 2020 è elevato a 8.000 euro”

  • [2]si precisa che la locuzione “privo di impiego” è stata, da ultimo, definita dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 17 ottobre 2017, che individua i lavoratori svantaggiati e molto svantaggiati. Tale nozione, come specificato dal richiamato decreto, nonché dalla citata circolare n. 34/2013, si riferisce a quei lavoratori svantaggiati che “negli ultimi sei mesi non hanno prestato attività lavorativa riconducibile ad un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero coloro che negli ultimi sei mesi hanno svolto attività lavorativa in forma autonoma o parasubordinata dalla quale derivi un reddito inferiore al reddito annuale minimo personale escluso da imposizione (5.500 euro in caso di lavoro autonomo, 8.174 euro per le collaborazioni coordinate e continuative e le altre prestazioni di lavoro di cui all’articolo 50, comma 1, lettera c-bis”.

  • [3]Soggetti che, alla data dell’evento incentivato, non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età e non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro. Articolo 1, comma 297, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178

  • [4]Inoccupato: chi non ha mai svolto attività lavorativa, sia come dipendente che in forma autonoma. Lo status di inoccupato spetta, ai sensi del D.Lgs n. 297/2002 a coloro che, senza aver precedentemente svolto un'attività lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da più di 12 mesi o da più di 6 mesi, se giovani. L'inoccupato si dichiara disponibile a lavorare ed è in cerca di lavoro, oltre ad essere iscritto al Centro per l'Impiego

    [5]D.Lgs. 181, Art. 2, comma 1: La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

    [6]Art. 3 del D.Lgs. n. 297/2002: il soggetto interessato è obbligato a formalizzare con un'apposita dichiarazione scritta il suo stato di disoccupazione o inoccupazione. Tale dichiarazione deve essere presentata dal lavoratore interessato al Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trova domiciliato

  • [7]Disoccupato: art. 1 del D.Lgs. n. 297/2002 “condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i Servizi competenti”. Il disoccupato è colui che:
    a) ha perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo;
    b) ha un reddito inferiore a 8.000 € lordi annui, nel caso di lavoro dipendente (es: co.co.pro., contratto a tempo determinato o indeterminato, part-time o full-time, etc…);
    c) ha un reddito al di sotto dei 4.800 € annui lordi, nel caso di lavoro autonomo;
    d) ha lavorato solo per 8 mesi (4 se hai fino a 25 anni compiuti o, se in possesso di diploma universitario di laurea, fino a 29 anni compiuti).

    [5]D.Lgs. 181, Art. 2, comma 1: La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

    [6]Art. 3 del D.Lgs. n. 297/2002: il soggetto interessato è obbligato a formalizzare con un'apposita dichiarazione scritta il suo stato di disoccupazione o inoccupazione. Tale dichiarazione deve essere presentata dal lavoratore interessato al Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trova domiciliato

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    • Ai sensi dell' art.38 DPR 445//2000 si allega alla presente copia fronte retro del documento di identità in corso di validità

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