[7]Disoccupato: art. 1 del D.Lgs. n. 297/2002 “condizione del soggetto privo di lavoro che sia immediatamente disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una attività lavorativa secondo modalità definite con i Servizi competenti”. Il disoccupato è colui che:
a) ha perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo;
b) ha un reddito inferiore a 8.000 € lordi annui, nel caso di lavoro dipendente (es: co.co.pro., contratto a tempo determinato o indeterminato, part-time o full-time, etc…);
c) ha un reddito al di sotto dei 4.800 € annui lordi, nel caso di lavoro autonomo;
d) ha lavorato solo per 8 mesi (4 se hai fino a 25 anni compiuti o, se in possesso di diploma universitario di laurea, fino a 29 anni compiuti).
[5]D.Lgs. 181, Art. 2, comma 1: La condizione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera f) dev'essere comprovata dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trova il domicilio del medesimo, accompagnata da una dichiarazione, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, che attesti l'eventuale attività lavorativa precedentemente svolta, nonché l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.
[6]Art. 3 del D.Lgs. n. 297/2002: il soggetto interessato è obbligato a formalizzare con un'apposita dichiarazione scritta il suo stato di disoccupazione o inoccupazione. Tale dichiarazione deve essere presentata dal lavoratore interessato al Centro per l’impiego nel cui ambito territoriale si trova domiciliato