OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro il Contraente e/o l'Assicurato devono:
a) comunicare tempestivamente a Reale Mutua tutti gli avvisi e le notizie che si riferiscono all'avvenimento;
b) apporre le debite riserve sui documenti di consegna della merce e presentare, entro i termini e nelle forme prescritte dalla normativa applicabile, reclamo scritto al vettore e a chiunque altro ne abbia la detenzione fino all'atto della riconsegna;
c) chiedere, eventualmente anche in transito, e comunque al più tardi all'atto della riconsegna a destino, l'intervento del Commissario di Avaria o Perito designato da Reale Mutua. La constatazione dei danni, mediante perizia, se necessario, dovrà svolgersi in contraddittorio con il vettore ed ogni altro soggetto eventualmente
responsabile. Nel caso di trasporto a mezzo ferrovia o posta, dovrà essere redatto verbale in contraddittorio con l'Amministrazione interessata. Qualora la constatazione del danno debba effettuarsi in un luogo in cui Reale Mutua non abbia un proprio Commissario di Avaria o Perito designato, si dovrà richiedere l'intervento di
altro Commissario di Avaria o Perito qualificato o dell'Autorità consolare italiana oppure, in assenza, delle competenti autorità locali.
In caso di danni non riconoscibili all'atto della riconsegna, gli adempimenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati non appena constatato il danno, e comunque entro i termini di reclamo previsti dal contratto di trasporto;
d) fare quanto è possibile per diminuire il danno. Reale Mutua ha facoltà di assumere qualsiasi iniziativa diretta a tale scopo, senza pregiudizio dei rispettivi diritti e senza che il suo intervento possa influire sulla situazione giuridica dei beni;
e) compiere, tenuto conto dei termini legali e contrattuali, tutti gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa contro ogni eventuale responsabile;
f) compiere tutti gli atti che fossero ritenuti necessari od opportuni da Reale Mutua, che se ne assume ogni onere e responsabilità;
g) astenersi dal riscuotere indennizzo alcuno senza preventivo consenso scritto di Reale Mutua;
h) fornire a Reale Mutua ogni documento utile e ottemperare ad ogni altra richiesta da questi rivolta loro ai fini dei precedenti commi.
In caso di inosservanza degli obblighi di cui sopra, si applicheranno gli artt. 1915 e 1916 del Codice Civile.