STATUTO
“Il Calderone Ludico APS”
ART. 1 (Denominazione e sede)
È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato “Il Calderone Ludico APS”, che assume d’ora in poi, la forma giuridica di Associazione, apartitica e aconfessionale. L’Associazione ha sede legale nel comune di San Nicola Manfredi (BN) in via Maioli 11. La variazione della sede legale, all’interno dello stesso territorio comunale, non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
Il Consiglio Direttivo può stabilire l’istituzione di sezioni locali dell’associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.
L’Associazione opera sul territorio comunale, della provincia di Benevento, di quello regionale, limitrofo ed extraregionale aderendo anche a coordinamenti nazionali, europei ed internazionali.
La durata dell’Associazione è illimitata.
ART. 2 (Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale")
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L’associazione adotta automaticamente la qualifica e l’acronimo ETS nella propria denominazione successivamente e per effetto dell’iscrizione al Registro Unico degli Enti di Terzo Settore. L’acronimo ETS ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.
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L’associazione, allorchè iscritta al RUNTS, dovrà utilizzare obbligatoriamente l’indicazione di “associazione di promozione sociale” o l’acronimo “APS” negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
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La cancellazione dell’Associazione dall’apposita sezione del RUNTS comporta l’illegittimità dell’utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli art.12 e 35 comma 5 del Codice del Terzo Settore.
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Gli eventuali provvedimenti di cancellazione e/o di futura iscrizione, emanati dall'autorità competente, che determinano una variazione della denominazione sociale, ai sensi dell'articolo 32, comma 3 del Codice del Terzo settore, non comporta modifica statutaria, salvo comunicazione agli uffici competenti.
ART. 3 (Statuto)
L’Associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 4 (Attività e Finalità)
L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, di seguito elencate, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati:
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Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
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Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
Può svolgere inoltre, ogni altra attività connessa o affine a quelle sopraelencate e compie sempre nel rispetto della normativa di riferimento, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali.
L'Associazione può, inoltre realizzare attività di raccolta fondi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 D.Lgs. 117/2017.
L'Associazione può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.
La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci.
Nel caso in cui l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.
Per svolgere le attività sopra elencate, si prefigge di perseguire le seguenti azioni:
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diffondere la conoscenza e la pratica del gioco (in ogni forma: tridimensionale, virtuale, in scatola, da tavolo, di ruolo) come opportunità di relazione e di confronto pacifico tra le persone, come strumento educativo rivolto a minori e adulti e come atto di conoscenza dei contesti sociali, storici e politici attuali e del passato;
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ampliare la conoscenza della cultura ludica in genere, attraverso contatti tra persone, enti ed associazioni mediante la dimostrazione e l’utilizzo del materiale ludico;
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promuovere l'organizzazione di manifestazioni ludiche finalizzate alla dimostrazione ed all’apprendimento del gioco di ruolo,di carte collezionabili,di miniature e da tavolo ,eventi di conoscenza e sperimentazione delle tecniche di gioco;
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organizzare incontri, convegni, seminari, tornei, corsi e manifestazioni,per introdurre l’aspetto agonistico nel gioco di ruolo,di carte collezionabili,di miniature e da tavolo ;
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partecipare come Associazione a incontri, convegni, seminari, tornei, corsi e manifestazioni, anche internazionali, che abbiano a tema la fruizione, la creazione o la produzione del gioco di società;
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approfondire la tematica, le meccaniche e la storia dei giochi di società, nonché gli aspetti sociali e psicologici collegati alla loro fruizione, attraverso studi, dibattiti e convegni;
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facilitare la diffusione dei giochi attraverso sessioni introduttive di spiegazione delle regole, forum di discussione, partite dimostrative, valutazioni ("playtesting") e recensioni;
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favorire la nascita di ludoteche o altri luoghi di incontro analoghi dove praticare i giochi di società;
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favorire l’invenzione di nuovi giochi attraverso contatti e convegni con editori del settore, autori, produttori e distributori;
Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, per lo svolgimento delle attività, l’Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi.
Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità. L'Associazione può, pertanto, assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività, ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere, ovvero la promozione elo la partecipazione in associazioni e fondazioni ed altre istituzioni pubbliche o private che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento delle proprie finalità.
Le attività principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.
L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo o secondo quanto disciplinato daill'art. 17 D.Lgs. 117/2017.
ART. 5 (Ammissione ed esclusione)
Sono soci dell’Associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato e l’iscrizione è annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minori, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà. In caso di rigetto della domanda, l’Consiglio Direttivo comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rivalutabile e non rimborsabile.
I soci cessano di appartenere all’Associazione per:
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recesso volontario comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo;
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per mancato versamento della quota associativa per l’anno in corso;
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per indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo;
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per persistenti violazioni degli obblighi statutari.
Contro il provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante l’esclusione dell’associato, è ammesso il ricorso, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione all’Assemblea dei soci che, previo contraddittorio, devono decidere in via definitiva sull’argomento nella prima riunione convocata.
Tutti i soci hanno parità di diritti e doveri e il loro numero è illimitato; ogni socio ha diritto ad un voto.
ART. 6 (Diritti e doveri degli associati)
I soci dell’Associazione hanno il diritto di:
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eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
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esaminare i libri sociali
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essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
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frequentare i locali dell’Associazione;
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essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 117/2017;
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prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
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votare in Assemblea, rappresentati dal Legale Rappresentante o da un suo delegato ed hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche - purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.
e il dovere di:
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rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
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svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
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versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità e i termini annualmente stabiliti.
ART.7 (Perdita della qualifica di socio)
La qualità di socio si perde per:
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decesso
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mancato pagamento della quota sociale, la decadenza avviene su decisione dell’Assemblea previa proposta del Consiglio Direttivo;
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dimissioni: ogni socio può recedere dall’associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta all’Organo di amministrazione;
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espulsione: l’Assemblea delibera l’espulsione su istanza dell’Organo di amministrazione previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente statuto o per intervenuti gravi motivi che precludano la prosecuzione del rapporto associativo.
ART. 8 (Gli organi sociali)
Sono organi dell’Associazione:
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 30 comma 5 del d.lgs. 117/2017 che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 2397 del Codice civile comma 2, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
ART. 9 (L’Assemblea)
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire in forma cartacea e/o informatica da divulgare al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. È previsto l’intervento in Assemblea ordinaria e straordinaria anche mediante mezzi di telecomunicazione o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota. Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i soci. L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.
ART. 10 (Compiti dell’Assemblea)
L’Assemblea deve:
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stabilire il numero dei componenti del Consiglio Direttivo;
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nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
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nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
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approvare il bilancio;
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deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
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deliberare sull'esclusione degli associati;
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deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
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approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
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deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
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deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 11 (Assemblea ordinaria)
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un massimo di 1 delega. È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o per via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.
ART. 12 (Assemblea straordinaria)
L’Assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’Associazione con la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in un verbale dal segretario o da un componente dell’assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal Presidente.
Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e trarne copia.