• I CCNL e gli Accordi Provinciali e di II Livello possono ampliare le norme generali, Consulta sempre la tua CATEGORIA SINDACALE DELLA CGIL o il Patronato INCA CGIL per verificare il diritto ed inoltrare la domanda

  • CONGEDO OBBLIGATORIO DI MATERNITA'
    Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai tre mesi successivi.
    -La durata è quindi di 5 Mesi ed un giorno.
     
    - Flessibile: E' possibile posticipare sino ad un mese prima e quattro dopo il parto oppure anche cinque mesi dopo il parto, a condizione che un medico specialistico del SSN ed il medico del lavoro, certifichino che che la scelta non arrechi danno alla salute della madre e del suo nascituro.
     
    -Anticipato: Il congedo può essere anticipato se:
    Vi siano patologie della gravidanza convalidate da certificazione medica.
    La lavoratrice sia addetta a lavorazioni pericolose e nocive e non possa essere spostata in altre mansioni.
    Il congedo debitamente autorizzato prolunga il congedo di maternità.
     
    Prolungato: se la lavoratrice è addetta a lavori particolarmente nocivi, fino a sette mesi dopo il parto.
      
    Parto Prematuro: con ricovero del neonato, ha diritto ad aggiungere i giorni non utilizzati, in parte o interamente prima della nascita anche oltre i cinque mesi ed un giorno, previa presentazione certificazione medica di idoneità.
     
    Parto Plurimo: il congedo di maternità ne si raddoppia ne si moltplica.
     
    Indennità : è pari al 80% della retribuzione, equiparato al periodo di lavoro a tutti gli effetti. Quindi maturano le ferie, tredicesima ecc.( compresi i premi di produttività).
    La quasi totalità dei CCNL prevede l'integrazione al 100%.
    Per il pubblico impiego è pari al 100%
     
    Contribuzione: i contributi sono figurativi validi al diritto e la misura sulla pensione.
     
    Il diritto all'indennità permane nel caso l'inizio del congedo obbligatorio avviene entro sessanta giorni dall'ultimo giorno di lavoro.

    in costanza di:  Cassa integrazione, disoccupazione e mobilità rivolgersi agli uffici dell INCA CGIL per maggiori informazioni.

    Maternità fuori dal rapporto di lavoro: è possibile richiedere l'accredito figurativo gratuito, ma è necessario avere accreditato almeno cinque anni di contribuzione in costanza di lavoro.
     
     
  • CONGEDO DI PATERNITA' OBBLIGATORIO

    E' riconosciuto a tutti i lavoratori dipendenti compresi, i lavoratori domestici, agricoli OTD, i dipendenti di Amministrazioni pubbliche.

    Sono esclusi: i lavoratori della Gestione Separata ed i lavoratori autonomi.

    Il Congedo: Il papà può  fruire di 10 giorni lavorativi a partire dai due mesi prima della data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi al parto.

    Usufruibile solo  in giorni anche frazionabili e non in ore.

    Nel caso di parto plurimo, spettano 20 giorni a prescindere dal numero di figli.

    Il congedo di paternità può essere fruito negli stessi giorni in cui la madre stà usufruendo il congedo di maternità.


    E' compatibile con la il congedo di paternità alternativo, ma non nelle stesse giornate.


    Indennizzo: il congedo obbligatorio è indennizzato dall'Inps al 100% è anticipato dal datore di lavoro e sono validi ai fini del diritto e della misura.

  • Congedo di Paternità alternativo

    La norma [omissis..] prevede che il padre lavoratore possa sostituire la madre per garantire comunque l'accudimento del neonato, se:

    1. La madre muore
    2. Gravemente ammalata
    3. In caso di abbandono
    4. In caso di affidamento esclusivo al padre.

    Per il periodo di congedo obbligatorio dopo il parto, o parte di esso, se la madre ne ha già usufruito parzialmente.

    Il diritto interessa anche i lavoratori autonomi e liberi professionisti.

  • PERMESI ORARI (ex allattamento)

    Spettano:

    • Un'ora al giorno se l'orario di lavoro è inferiore a 6 ore.
    • Due ore al giorno, anche cumulabili, se il proprio orario di lavoro è pari o superiore ad 8 ore.

    I permessi orari possono essere utilizzati dal Padre lavoratore quando:

    1. I figli sono affidati al solo padre;
    2. In alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non li utilizzi.
    3. Nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente, ma ad esempio autonoma, parasubordinata o che non lavori (casalinga).
    4. In caso di morte o di grave infermità della madre.

    I permessi orari sono fruibili dalla fine del congedo obbligatorio fino ad un anno di età del bambino.

    In caso di parto plurimo i permessi orari si raddoppiano, a prescindere dal numero dei gemelli.

    I Permessi sono retribuiti al 100%

    I permessi per allattamento valgono per qualsiasi modalità di lavoro, sia essa in ufficio, ibrida, o in smart-working. La mamma in smart working ha lo stesso diritto a interrompere la sua attività per dedicarsi al figlio e non può essere contattata dal datore di lavoro durante le ore di riposo.

     

  • CONGEDO PARENTALE DELLA MADRE

    Il diritto al congedo parentale spetta sia alla madre che al padre, anche nel caso la madre non sia lavoratrice.

    • I genitori possono chedere il congedo parentale per ogni figlio.
    • Il congedo parentale può essere usufruito solo in costanza di rapporto di lavoro.
    • I congedi si possono utilizzare fino al dodicesimo anno di età del bambino.
    • Il congedo deve essere richiesto con un preavviso di 5 giorni salvo emergenze.

    La durata complessiva dei congedi si possono riassumere :

    ENTRAMBI I GENITORI DURATA
    Totale mesi spettanti Complessivi 10 mesi (elevabili ad 11 mesi)
    Mesi di congedo Indennizzato 9 mesi
    Congedo spettante alla Madre 3 mesi
    Congedo spettante al Padre 3 mesi
    Congeso spettante ad entrambi ulteriori 3 mesi retribuiti in alternativa tra loro

    ___________________________________________________________

     
    GENITORE MADRE Durata
    Totale mesi spettanti Fino ad un massimo di 6
    Mesi di congedo indennizzabile al  massimo 6 mesi


    Ad esempio :( se la madre usufruisce di 6 mesi, 3 mesi sono indennizzabili(quelli non trasferibili), altri 3 mesi sono in comune tra i due genitori e quindi indennizabili.

    Pertanto il padre può usufruire solo di un massimo di 5 mesi di cui (3 mesi  indennizzabili).
     
    Con reddito sottosoglia dell'interessato: pari a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. per il 2024 pari a 19.454,82  euro lordi è possibile avere indennizzato tutti e 11 mesi, come da esempio seguente.
     
    Esempio: Il padre usufruise :          

    -di 3 mesi indennizzabili (non trasferibili) e di ulteriori 2 mesi di congedo comune.(totale 5 mesi indennizzati).

    - la madre può fruire dei sui 3 mesi e di un'ulteriore mese di congedo comune (totale 4 mesi indennizzati alla Madre).

    Se la madre usufruisce di ulteriori 2 mesi di congedo, in questo caso sono retribuiti, perchè il reddito della madre è  è sottosoglia. Quindi verranno indennizzati complessivamente 11 Mesi. 
    La madre ha fruito complessivamente di 6 mesi, limite massimo.
     
    Nel pubblico impiego il primo mese di congedo parentale è retribuito al 100%, fino ai 12 anni di età del figlio. Il secondo mese, nel 2024, sarà retribuito all’80%, fino ai sei anni di età del figlio, per chi termina il periodo di maternità/paternità dopo il 31 dicembre 2023. I restanti mesi di congedo parentale saranno retribuiti al 30 per cento.
     
  • CONGEDO PARENTALE DEL PADRE

    Il diritto al congedo parentale spetta sia alla madre che al padre, anche nel caso la madre non sia lavoratrice.

    • I genitori possono chiedere il congedo parentale per ogni figlio.
    • Il congedo parentale può essere usufruito solo in costanza di rapporto di lavoro.
    • I congedi si possono utilizzare fino al dodicesimo anno di età del bambino.
    • Il congedo deve essere richiesto con un preavviso di 5 giorni salvo emergenze.

    La durata complessiva dei congedi si possono riassumere :

    ENTRAMBI I GENITORI DURATA
    Totale mesi spettanti Complessivi 10 mesi (elevabili ad 11 mesi)
    Mesi di congedo Indennizzato 9 mesi
    Congedo spettante alla Madre 3 mesi
    Congedo spettante al Padre 3 mesi
    Congeso spettante ad entrambi ulteriori 3 mesi retribuiti in alternativa tra loro

    ___________________________________________________________

     

    GENITORE PADRE  DURATA
    Totale mesi di congedo spettanti  6 mesi elevabili a 7
    Totale mesi di congedo indennizzabili Fino ad un massimo di 6 mesi


     Ad esempio :se il padre usufruisce di 7 mesi di congedo.

    • 3 mesi sono non trasferibili (padre)
    • 3 mesi sono in comune
    • 1 mese invece è della madre, non trasferibile.

    Inoltre la madre su 4 mesi di congedo ne potrà avere indennizati solo 3 mesi.

    ______________________________________________________________

    Congedo indennizzabile con reddito sottosoglia dell'interessato: pari a 2,5 volte l'importo annuo del trattamento minimo di pensione. per il 2024 è pari a 19.454,82  euro lordi.

    Esempio: se la madre fruisce dei suoi 3 mesi ed 1 mese in comune, il padre può fruire dei suoi 3 mesi + 2 mesi in comune e 2 mesi indennizati possibili dalla sotto sogliare reddituale:

    La madre usufruisce di 4 mesi ed il padre di 7 mesi per un totale di 11 mesi tutti indennizzati.

  • CONGEDO PARENTALE GENITORE UNICO

    Il diritto al congedo parentale spetta:

    • Il Genitore può chiedere il congedo parentale per ogni figlio.
    • Il congedo parentale può essere usufruito solo in costanza di rapporto di lavoro.
    • I congedi si possono utilizzare fino al dodicesimo anno di età del bambino.

     

    La durata complessiva dei congedi si possono riassumere :

    GENITORE UNICO  

    Totale mesi di congedo spettanti complessivi 11 mesi 
    Totale mesi di congedo indennizzato 9 mesi
    Mesi di congedo spettanti in caso di sottosoglia del reddito personale per il 2024 pari a 19.454,82 11 mesi

    _________________________________________

     STATUS GENITORE UNICO

    • In Caso di morte o grave infermità dell'altro genitore.
    • In Caso di abbandonoo mancato riconoscimento del minore da parte dell'altro genitore.
    • In tutti i casi di affidamento esclusivo del minore a un solo genitore, compreso l'affidamento esclusivo disposto.
  • CONGEDO PARENTALE ORARIO

    La legge 222/2012, ha delegato alla contrattazione collettiva, non solo Nazionale ma anche di II livello il compito di definire le modalità di fruizione del congedo parentale orario, in caso di mancanza di contrattazione, il decreto legislativo 80/2015 permette invece ai genitori di fare domanda individuale.

    Ciascun genitore può scegliere tra la fruizione giornaliera e quella oraria.
     

    La fruizione su base oraria è consentita in misura pari alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente al congedo parentale richiesto.
     

    Il congedo parentale orario non è cumulabile con i riposi giornalieri (ex allattamento), invece è cumulabile con i permessi della legge 104/92.

     

    Congedo parentale ad ore per altro figlio non compatibile
    Riposi per allattamento anche per altro figlio non compatibile
    Permessi orari fruiti in alternativa al prolungamento del congedo parentale, anche per altro figlio non compatibile
    Permessi assistenza - legge 104/92 art.33 comma 3.
    compatibili
    compatibile
    Permessi fruiti in modalità oraria dal lavoratore a beneficio di se stesso- legge 104/92 art. 33 comma 6 Compatibili



  • AGEVOLAZIONI LAVORATIVE LEGGE 104/92

    Permessi per i figli

    I genitori anche adottivi o affidatari, dei figli disabili in situazione di gravità possono beneficiare in alternativa

    Figli minori di 3 anni
    • Permessi orari retribuiti , rapportati all'orario giornaliero di lavoro.
    • Prolungamento del congedo parentale parzialmente retribuito.
    • Tre giorni di permesso mensile retribuiti, anche frazionati.
    • Congedo Biennale retribuito
    Figli con età compresa tra i 3 ed i 12 anni.
    • Prolungamento del congedo parentale, parzialmente retribuito.
    • Tre giorni di permesso mensile retribuiti, anche frazionabili.
    • Congedo biennale retribuito.
    Figli oltre i 12 anni 
    • Tre giorni di permesso mensile retribuiti, anche frazionabili.
    • Congedo biennale retribuito.

    Requisiti

    I destinatari dei permessi sono i lavoratori (pubblici o privati) anche a tempo determinato( sino alla durata del contratto) con i seguenti requisiti:

    • Riconoscimento della situazione di handicap grave del minore.
    • La persona da assistere non deve essere ricoverata a tempo pieno in strutture ospedaliere o simili.

    Eccezioni

    • Interruzione del ricovero per recarsi al di fuori della struttura per effettuare visite e terapie appositamente certificate.
    • Ricovero a tempo pieno con prognosi infausta a breve termine o in stato vegetativo.
    • Ricovero a tempo pieno per la quale sia richiesta dai sanitari la presenza della persona che presta assistenza

    __________________________________________________________________

    I permessi non spettano a:

    • Lavoratori a Domicilio
    • addetti ai lavori domestici e famigliari
    • Lavoratori agricoli giornalieri.
    • Lavoratori autonomi
    • lavoratori parasubordinati.

     

     

  • PERMESSI FIGLI LEGGE 104/92 ART.3 COMMA 3

    Permessi Orari: dopo il primo anno del bambino, in alternativa al congedo parentale e fino al compimento del 3 anno di vita, i genitori che assistonon un figlio in situazione di handicap grave possono fruire di 2 ore di permesso giornaliero retribuito, nel caso l'orario di lavoro sia inferiore a 6 ore giornalier il permesso si riduce ad un'ora.

    Prolungamento del congedo parentale: trascorso il congedo di maternità (congedo obbligatorio) ed il congedo parentale, la madre o in alternativa il padre, possono usufruire di un periodo ulteriore di astensione al lavoro fino al compimento del 12° anno di vita del bambino. Durante tale periodo il lavoratore riceverà un indennità del 30% della retribuzione. La durata massima del congedo parentale e del prolungamento tra i genitori e di 3 anni.

    Permessi mensili (tre giorni al mese): in alternativa ai permessi giornalieri e al prolungamento del congedo parentale, i genitori possono fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuiti, in modo continuativa o frazionata, anche ripartiti tra i due genitori.

     

  • PERMESSI LAVORATORI DISABILI  (LEGGE 104 ART.3 COMMA 3)

    Il lavoratore disabile grave, ogni mese può godere dei seguenti permessi retribuiti.

    • Tre giorni di permesso mensile retribuito, anche frazionabili.
    • Due ore di permesso giornaliero (con orario pari o superiore a 6 ore) o un'ora in caso di orario di lavoro inferiore a 6 ore giornaliere.

    I due tipi di permesso sono alternativi e non cumulabili fra loro.

    _________________________________________________________

    In caso di part-time o periodi di CIG il numero dei permessi spettanti deve essere ridimensionato in proporzione.

    _________________________________________________________________

    Il lavoratore che gia beneficia per se stesso dei permessi ex legge 104/92 , può anche cumulare il godimento dei 3 giorni per assistere un proprio famigliare con Handicap grave.

  • PERMESSI PER ASSISTERE FAMIGLIARI IN STATO DI GRAVITA' (ART.3 C. 3)

    Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste una persona con handicap in situazione di gravità che sia coniuge, parte dell'unione civile, convivente di fatto, parente o affine entro il secondo grado, ha diritto a fruire di 3 giorni di permesso mensile retribuito.

    La titolarità dei  permessi sono riconosciuti anche ai parenti e agli affini entro il 3° grado, qualora i genitori o il coniuge/parte dell'unione civile /convivente di fatto della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano decedutio mancanti.

     

    Assistenza a più persone disabili 

    La norma prevede che ha diritto a prestare assistenza a più persone in situazione di handicap gravesolo a condizione che si tratti:

    • Il Coniuge, il partner dell'Unione Civile o del convivente
    • Un parente o affine di 1° Grado
    • Un parente o affine di 2° Grado, se i genitori o coniuge/partner/convivente del disabile hanno:
    1. Compiuto i 65 anni
    2. Oppure sono affetti da patologie invalidanti
    3. Oppure sono deceduti o mancanti

    Non è mai possibile usufruire della pluralità di permessi per assistere un parente od offine di terzo grado.

    Per assistere i famigliari oltre i 150 km

    Il lavoratore che usufruisce dei permessi per assistere il famigliare in condizione di grave disabilità, residente in Comune differente dal proprio ad una distanza stradale superiore a 150 km deve fornire la documentazione giustificativa (biglietto treno, ricevuta casello autostradale).

    Il datore di lavoro ha la possibilità di chiedere al lavoratore la programmazione dei tre giorni di permesso., resta comunque in capo al lavoratore di modificare unilateralmente le giornate di permesso.

    Part-Time - lavoro notturno- trasferimento della sede di lavoro. 

    In caso di richiesta del lavoratore/ice, con figlio convivente di età non superiore a tredici anni o con figlio convivente portatore di handicap legge 104/92 art.3 comma 3 è riconosciuta la priorita nella trasformazione del contratto da tempo pieno a parziale.

    Sia il lavoratore disabile che coloro che assistono un famigliare disabile possono opporre rifiuto al trasferimento deciso dal datore di lavoro. Per quanto concerne la scelta della sede di lavoro essi possono optare per il luogo di lavoro più vicino al domicilio della persona da assistere, ove possibile, non configuradosi come diritto oggettivo.

     

  • CONGEDO BIENNALE RETRIBUITO

    Si tratta di un'opportunità che si aggiunge al congedo biennale non retribuito istituito dalla legge n°53/2000.

    I genitori si possono assentarsi dal lavoro sino a 2 anni, senza subire alcuna penalizzazione retributiva. Il beneficio è esteso anche a fratelli e sorelle conviventi, qualora i genitori siano deceduti.

    Il congedo si può frazionare in periodi giornalieri, settimanali e mensili, ed alternativamente dagli aventi diritto.


    I genitori possono chiedere il congedo alternativamente e non contemporaneamente.

    Il periodo concesso non può essere superiore a due anni comprensivi dei congedi non retribuiti.

    Il papà può richiedere il congedo biennale anche quando la mamma è:

    • In congedo di maternità
    • In congedo parentale
    • In congedo non retribuito

    Durante il congedo il richiedente ha diritto a percepire un indennità corrispondente all'ultima retribuzione con riferimento alle voci fisse, il periodo è coperto da contribuzione figurativa.

    Nel perido di congedo straordinario, non si maturano ferie, tredicesima, trattamento di fine rapporto.

    Convivenza: Mentre non è prevista la convivenza tra i genitori, la convivenza con il disabile è condizione indispensabile che può essere instaurata anche successivamente alla domanda.

    Interruzione del congedo biennale retribuito: si può interrompere solo attraverso la mattia certificata e la maternità, semprechè non siano trascorsi 60 giorni dalla sospensione del lavoro, (termine non considerato per la madre gestante che ha richiesto il permesso per assistere il coniuge convivente, o un figlio portatori di handicap grave).

    Priorità degli aventi diritti:

    • Il coniuge o la parte dell'unione civile/convivente della persona disabile.
    • Il padre o la madre della persona disabile.
    • Uno dei figli conviventi se il coniuge ed i genitori siano mancanti, deceduti, o affetti da patologie invalidanti.
    • Uno dei fratelli o sorelle conviventi, nel caso in cui il coniuge, entrambi i genitori, o i figli conviventi del disabile siano mancanti, deceduti, o affetti da patologie invalidanti.
    • Un parente entro il terzo grado conviventi della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui tutti i soggetti precedenti sono mancanti, deceduti, o affetti da patologie invalidanti.

     

     

     

  • CONGEDO MALATTIA DEL FIGLIO/A

    Congedi: 

    Fino a 3 anni di età: I genitori lavoratori dipendenti pubblici o privati hanno diritto ad un congedo senza limiti temporali per malattia del figlio/a fino a 3 anni di età.

    Le patologie del minore devono essere certificate da un medico del SSN.

    Il congedo può esssere concesso a tutti e due i genitori, ma mai contemporaneamente.

    Indennità: è riconosciuto ai soli lavoratori del pubblico impiego un'indennità pari al 100% di un mese per ogni anno fino al terzo anno. Ai lavoratori del settore privato nessuna indennità.

    Contribuzione figurativa: I periodi di congedo parentale per malattia del figlio sono validi ai fini del diritto e della misura della pensione.

    Nel pubblico impiego, per i periodi retribuiti al 100% della retribuzione si versa la contribuzione oggligatoria, mentre per i periodi non retribuiti sono coperti dalla contribuzione figurativa.

    __________________________________________________________________

    Dai 3 agli 8 anni di età

    I lavoratori pubblici e privati hanno diritto a 5 giorni l'anno di congedo per ogni figlio, godibili da ambo i genitori in alternativa e non contemporaneamente. 

    Per tutti i settori non retribuiti

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    Sia nel pubblico che nel privato ai congedi per malattia del figlio non  si applicano le disposizioni sul controllo della malattia del lavoratore. Quindi il lavoratore non deve rispettare le fasce orarie di reperibilità.

     

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