CONGEDO OBBLIGATORIO DI MATERNITA'
Il periodo di astensione obbligatoria dal lavoro va dai due mesi precedenti la data presunta del parto ai tre mesi successivi.
-La durata è quindi di 5 Mesi ed un giorno.
- Flessibile: E' possibile posticipare sino ad un mese prima e quattro dopo il parto oppure anche cinque mesi dopo il parto, a condizione che un medico specialistico del SSN ed il medico del lavoro, certifichino che che la scelta non arrechi danno alla salute della madre e del suo nascituro.
-Anticipato: Il congedo può essere anticipato se:
Vi siano patologie della gravidanza convalidate da certificazione medica.
La lavoratrice sia addetta a lavorazioni pericolose e nocive e non possa essere spostata in altre mansioni.
Il congedo debitamente autorizzato prolunga il congedo di maternità.
Prolungato: se la lavoratrice è addetta a lavori particolarmente nocivi, fino a sette mesi dopo il parto.
Parto Prematuro: con ricovero del neonato, ha diritto ad aggiungere i giorni non utilizzati, in parte o interamente prima della nascita anche oltre i cinque mesi ed un giorno, previa presentazione certificazione medica di idoneità.
Parto Plurimo: il congedo di maternità ne si raddoppia ne si moltplica.
Indennità : è pari al 80% della retribuzione, equiparato al periodo di lavoro a tutti gli effetti. Quindi maturano le ferie, tredicesima ecc.( compresi i premi di produttività).
La quasi totalità dei CCNL prevede l'integrazione al 100%.
Per il pubblico impiego è pari al 100%
Contribuzione: i contributi sono figurativi validi al diritto e la misura sulla pensione.
Il diritto all'indennità permane nel caso l'inizio del congedo obbligatorio avviene entro sessanta giorni dall'ultimo giorno di lavoro.
in costanza di: Cassa integrazione, disoccupazione e mobilità rivolgersi agli uffici dell INCA CGIL per maggiori informazioni.
Maternità fuori dal rapporto di lavoro: è possibile richiedere l'accredito figurativo gratuito, ma è necessario avere accreditato almeno cinque anni di contribuzione in costanza di lavoro.