CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE LIBRIXIA 2025
  • SPONSORIZZAZIONE LIBRIXIA 2025 FIERA DEL LIBRO DI BRESCIA

    CONTRATTO GENERAL SPONSOR
  • Tra

  • Format: (000) 000-0000.
  • (di seguito denominata "Sponsor")

    e

    il Circolo Culturale Ancos Brescia, con sede legale a Brescia, Cap 25125, in via Orzinuovi n. 28, P.IVA 03638200984, C.F. 98179320175 - PEC: segreteria@pec.confartigianato.bs.it, email: librixia@confartigianato.bs.it, nella persona del suo legale rappresentante, Sig. Eugenio MASSETTI
    (di seguito denominata “Sponsee”)

    di seguito definite anche singolarmente come la “Parte” o congiuntamente come le “Parti”

    Premesso che:

    a) lo Sponsee è l’organizzatore della Fiera del libro di Brescia, denominata “Librixia”, che si svolgerà dal 27 settembre 2025 al 5 ottobre 2025 in Piazza della Vittoria a Brescia (di seguito denominata “Librixia”);

    b) lo Sponsor nell’ambito delle proprie iniziative promozionali, è interessato ad instaurare con lo Sponsee un rapporto di sponsorizzazione finalizzato a promuovere la diffusione del proprio marchio/logo.

    Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

    Art. 1 – Valore delle premesse e degli allegati

    Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto e vengono dalle parti ritenuti vincolanti per tutta la durata dello stesso.

    Art. 2 – Elezione di domicilio e Comunicazioni

    Le Parti dichiarano di eleggere domicilio, ai fini del presente contratto, presso le proprie sedi legali, così come indicate in epigrafe. 2. Qualsiasi comunicazione relativa al presente contratto dovrà essere effettuata nel domicilio eletto, in lingua italiana ed in forma scritta, tramite raccomandata A.R. o con posta elettronica certificata. 3. Ciascuna delle Parti si obbliga a comunicare tempestivamente eventuali variazioni di sede e/o della PEC/email.

  • Art. 3 - Oggetto del contratto e obblighi delle Parti

    Le Parti, ognuna per quanto di propria rispettiva competenza, con il presente accordo definiscono i reciproci obblighi ed impegni in ordine all’insieme delle attività e/o servizi di natura promozionale e di comunicazione pubblicitaria che verranno elaborati. Resta inteso che la finalità del presente Contratto è rappresentata dal reciproco contributo in termini di visibilità, comunicazione esterna ed opportunità che le Parti ritengono di poter perseguire in ragione dell’abbinamento dei rispettivi marchi, contenuti, servizi e/o prodotti, per l’effetto, codesta obbligazione è di mezzi e non di risultato. Pertanto, lo Sponsee non è obbligato a garantire un risultato dalla propria attività e di conseguenza non é obbligato a garantire un determinato ritorno pubblicitario allo Sponsor.

    2. Ciascuna Parte si impegna a fornire all’altra, ai fini dello svolgimento di quanto concordato, il proprio marchio/logo come graficamente indicato all’ allegato A (Creatività Marchi e loghi)

    3. Lo Sponsee mette a disposizione:

  • • inserimento del logo sui principali canali di comunicazione dell’evento Librixia 2025– Fiera del Libro di Brescia

    - Sito ufficiale www.librixia.eu

    - Portali di ingresso della Fiera

    - Libretti con il programma della manifestazione (Circa 6.000 copie distribuite)

    - LEDWALL Interattivo in Piazza Vittoria a Brescia, con passaggi quotidiano del logo (novità).

     

    Art. 4 – Corrispettivi e pagamento

    1. Le Parti dichiarano che la visibilità e le attività promozionali concesse allo Sponsor di cui al precedente art. 3 hanno un valore pari ad € 500,00 oltre IVA.

    2. In ordine alla visibilità ed alle attività promozionali concesse, lo Sponsee emetterà relativa fattura al ricevimento della copia firmata del presente contratto e della contabile del pagamento integralmente onorato dallo Sponsor, entro e non oltre il 4 agosto 2025.

    Art. 5 – Durata del Contratto

    1. Il contratto avrà decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso per tutta la duratadell’evento “Librixia - Fiera del Libro di Brescia” 2025 dal 27 settembre al 5 ottobre 2025.

    Art. 6 – Dichiarazioni lesive

    1. Le Parti, l’una verso l’altra si impegnano a non tenere comportamenti lesivi della rispettiva immagine e/o reputazione.

    Art. 7 – Clausola di non esclusività

    1. Le Parti danno atto che tale contratto ha carattere di non esclusività. Pertanto, lo Sponsee potrà sottoscrivere contratti di sponsorizzazione sia con società, associazioni, enti o istituti che svolgano attività nel medesimo settore merceologico dello Sponsor sia con quelle che svolgono attività in settori merceologici diversi da quello in cui opera lo Sponsor.

    Art. 8 – Divieto di cessione del contratto e deroghe

    1. È vietata la cessione, anche parziale, del presente contratto, dei diritti e dei crediti che da esso scaturiscono.

  • Art. 9 – Validità delle clausole contrattuali e Clausole vessatorie

    1. Il presente contratto abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, eventualmente intervenuta in precedenza tra le Parti e concernente l’oggetto di questo contratto.

    2. Con il presente contratto le Parti non hanno inteso dar vita ad un'organizzazione comune, ovvero a società, associazione, anche in partecipazione o temporanea, joint-venture od altro.

    3. Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente contratto ed ogni sua singola clausola sono state oggetto di trattativa, e, quindi, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.

    Art. 10 – Clausola di non ingerenza

    1. Lo Sponsee gode di una completa autonomia decisionale nello svolgimento della propria attività.

    2. Lo Sponsor non ha alcun potere decisionale o diritto di ingerenza sull’attività commerciale, amministrativa o gestionale dello Sponsee.

    3. Le scelte organizzative e lo svolgimento delle manifestazioni restano completamente estranee allo Sponsor, così come la conduzione tecnico artistica.

    Art. 11 - Clausola di correttezza e buona fede

    1. Sussiste a carico di entrambe le Parti del presente contratto l’obbligo contrattuale di comportarsi correttamente e seconda buona fede durante l’esecuzione del presente contratto, ai sensi dell’art. 1375 c.c.

    Art. 12 - Riservatezza

    1. Ciascuna Parte, anche ai sensi dell’art. 621 e successivi c.p., dell’art. 2598 c.c. e degli art. 98 e 99 del Dlgs. 10 febbraio 2005, n°30 (codice della proprietà industriale), si impegna a mantenere riservati con almeno la stessa cura usata per le proprie informazioni riservate, a non comunicare o altrimenti rendere disponibili a terzi e ad utilizzare solo per l’esecuzione del contratto, le informazioni riservate riguardanti direttamente o indirettamente il lavoro svolto o da svolgere, l’organizzazione, l’attività e/o il know how dell’altra Parte e/o comunque comunicate dall’altra Parte per l’esecuzione del contratto o di cui la Parte ricevente o i propri dipendenti vengano altrimenti a conoscenza nell’esecuzione del contratto, siano esse o meno contenute in documenti classificati con le diciture “Uso Interno”, “Confidenziale”, “Esclusivo”, (le “Informazioni Riservate”).

    2. I suddetti obblighi non si applicano a quelle singole informazioni: (i) che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione alla Parte ricevente, o che lo diventino successivamente, senza inadempienza da parte della Parte ricevente alle disposizioni del presente contratto, (ii) che siano già lecitamente conosciute dalla Parte ricevente, senza vincoli di riservatezza o limiti d’uso prima di riceverle dalla Parte comunicante, (iii) che la Parte ricevente riceva lecitamente da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad obblighi di riservatezza o limiti d’uso di tali informazioni o (iv) quelle informazioni la cui comunicazioni sia richiesta dalla legge, e/o da un legittimo provvedimento dell’Autorità o (v) la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dall’altra Parte. Ferma restando la generalità di quanto precede, è comunque fatto divieto alla Parte ricevente di duplicare, riprodurre, modificare o elaborare in tutto o in parte le Informazioni Riservate, salvo nella misura strettamente necessaria per l’esecuzione del contratto.

    3. Le Informazioni Riservate ed ogni loro modifica, elaborazione o lavoro derivato sono e resteranno di esclusiva proprietà della Parte proprietaria e dei suoi danti causa. Né questo Accordo né la comunicazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per le Parti Riceventi di diritti a concessioni di licenze o altri diritti di uso su brevetti, domande di brevetti, diritti d’autore o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale e/o intellettuale sulle Informazioni Riservate, modifiche, elaborazioni e/o lavori derivati e/o su dati o informazioni in essi compresi.

    4. Su richiesta di una delle Parti, ovvero alla conclusione o alla interruzione, per qualsiasi motivo, del presente Accordo, la Parte ricevente si obbliga a riconsegnare entro 15 giorni lavorativi dalla suddetta richiesta o dalla conclusione o interruzione del contratto all’altra Parte ovvero, a scelta di quest'ultima, a distruggere, e attestare per iscritto la distruzione, ogni copia di tutti i documenti o altro materiale in qualsiasi forma in possesso della Parte ricevente e dei propri dipendenti, che contengano o che si riferiscano alle “Informazioni Riservate”, e a cancellare o distruggere, e attestare per iscritto la cancellazione o distruzione, di qualsiasi registrazione delle “Informazioni Riservate” effettuata su computer o altro macchinario posseduto o utilizzato dalla Parte ricevente e dai propri dipendenti. Per dipendenti delle Parti ai fini del presente articolo si intendono i lavoratori dipendenti o equiparati ai sensi di legge, i consulenti, i subappaltatori e qualunque terzo che con la Parte abbia un rapporto contrattuale o di fatto.

    5. In caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra, la Parte non inadempiente potrà risolvere il presente contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c

    6. Gli obblighi di riservatezza e non uso continueranno ad essere efficaci per un periodo di 1 (uno) anno dopo la cessazione del presente Accordo.

    Art. 13 – Marchi, Loghi e proprietà intellettuale

    1. I rispettivi marchi e loghi dovranno essere utilizzati, esclusivamente per l’esecuzione del presente contratto e con impegno di ciascuna Parte a non contestarne la proprietà, la validità e l’efficacia.

    2. Le Parti si concedono il diritto reciproco di utilizzare il marchio dell’altra esclusivamente nell’ambito dello svolgimento delle prestazioni previste nel presente contratto.

    3. L’utilizzo del marchio di proprietà dell’altra parte non comporterà in alcun modo l’acquisto, di diritti anche solo temporanei sullo stesso, salvo quanto espressamente previsto dal presente contratto. La mancata o ritardata contestazione di violazioni o abusi nell’uso dei marchi non potrà in alcun modo essere considerata rinuncia (anche solo parziale e/o temporanea) ai propri diritti.

    4. Successivamente alla scadenza e/o alla risoluzione del presente contratto, le Parti dovranno astenersi dal tenere qualsiasi comportamento che possa ingenerare nei terzi l’erroneo convincimento che il presente contratto sia ancora in essere.

    Art. 14 – Responsabilità

    1. Le Parti saranno responsabili in via esclusiva in ordine a qualsiasi conseguenza derivante dallo svolgimento delle attività dalle medesime rispettivamente svolte in virtù delle previsioni del presente accordo. Ciascuna di esse s’impegna pertanto a manlevare ed a tenere indenne l'altra da ogni effetto pregiudizievole derivante dal proprio operato. Ciascuna Parte, in particolare, per quanto di propria rispettiva competenza sarà responsabile di tutte le attività, prestazioni, iniziative, comportamenti ed eventuali inadempimenti posti in essere direttamente e/o indirettamente dai propri collaboratori e/o fornitori e/o dipendenti coinvolti ed incaricati per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.

    2. Ciascuna Parte sarà ritenuta responsabile dei danni cagionati dalla stessa e/o da suoi collaboratori e/o dipendenti, all’ altra parte, ai suoi dipendenti e/o ai beni ad essi appartenenti che si verifichino, a qualunque titolo, durante l’esecuzione del presente contratto. Ciascuna Parte pertanto s’impegna a mantenere indenne e manlevata l’altra Parte da ogni e qualsiasi responsabilità, danno e/o costo, per danni o costi arrecati all’altra Parte in conseguenza della responsabilità assunta ai sensi del presente articolo.

    3. Nessun rapporto sorgerà tra i dipendenti/ collaboratori di una Parte nei confronti dell’altra a fronte dell’esecuzione del presente accordo.

  •  Art. 15 – Risoluzione

    1. Il contratto si intenderà risolto di diritto nel caso in cui una delle Parti:
    a - violi il divieto di cessione senza autorizzazione scritta dell’altra Parte;
    b - in presenza di comportamenti contrari ai doveri di correttezza e diligenza e/o in presenza di qualsiasi atto o fatto che possa nuocere all’immagine dell’altra Parte;
    c - in presenza di ritardi o sospensioni nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali che non siano dipendenti da causa di forza maggiore o caso fortuito.

    Art. 16 – Forza maggiore

    1. Nel caso in cui Librixia venga annullata, prima del suo inizio e senza che le attività qui previste si siano ancora realizzate, per impedimento oggettivo caratterizzato dalla inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento e dalla non imputabilità allo Sponsee, resta dovuta in favore dello stesso una somma pari al 20% del corrispettivo a rifusione e rimborso delle spese e costi già sostenuti per le attività necessarie all’adempimento di quanto qui previsto (a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: produzione materiali, comunicazione ecc.).

    2. Nel caso in cui la manifestazione venga interrotta o annullata, successivamente all’adem- pimento anche parziale delle attività previste al presente accordo, per impedimento oggettivo caratterizzato dalla inevitabilità ed imprevedibilità dell'evento e dalla non imputabilità allo Sponseee questo avrà diritto, alla totalità del corrispettivo.

    3. Resta escluso ogni e qualsivoglia ulteriore rimborso e/o risarcimento e o indennizzo a qualsivoglia titolo in favore dello Sponsor.

    Art. 17 – Foro esclusivamente competente

    1. Per qualsiasi controversia derivante o comunque relativa la presente contratto è competente, in via esclusiva ed inderogabile per espressa volontà delle parti, il Foro di Brescia.

    Art. 18 – Consenso al trattamento dei Dati Personali

    1. Le Parti rendono la propria Informativa sulla privacy, ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR (General Data Protection Regulation) 2016/679 su separato documento, che costituisce parte integrante del presente accordo.

    2. Le Parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente accordo, di operare la gestione ed il trattamento dei dati, di cui al presente contratto e/o acquisiti in esecuzione dello stesso nel rispetto del GDPR 2016/679. Dichiarando, sin da ora, di provvedere alla regolare raccolta dei consensi al trattamento dei dati.

    Letto, approvato e sottoscritto.

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  • ALLEGATO “A” – Creatività marchi e loghi”

    Il marchio/logo aziendale dello Sponsor presenta le caratteristiche grafiche indicate in allegato e verrà fornito dallo Sponsor allo Sponsee anche su supporto informatico.

    Letto, approvato e sottoscritto.

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