Art. 9 – Validità delle clausole contrattuali e Clausole vessatorie
1. Il presente contratto abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritta od orale, eventualmente intervenuta in precedenza tra le Parti e concernente l’oggetto di questo contratto.
2. Con il presente contratto le Parti non hanno inteso dar vita ad un'organizzazione comune, ovvero a società, associazione, anche in partecipazione o temporanea, joint-venture od altro.
3. Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che il presente contratto ed ogni sua singola clausola sono state oggetto di trattativa, e, quindi, non trovano applicazione gli artt. 1341 e 1342 c.c.
Art. 10 – Clausola di non ingerenza
1. Lo Sponsee gode di una completa autonomia decisionale nello svolgimento della propria attività.
2. Lo Sponsor non ha alcun potere decisionale o diritto di ingerenza sull’attività commerciale, amministrativa o gestionale dello Sponsee.
3. Le scelte organizzative e lo svolgimento delle manifestazioni restano completamente estranee allo Sponsor, così come la conduzione tecnico artistica.
Art. 11 - Clausola di correttezza e buona fede
1. Sussiste a carico di entrambe le Parti del presente contratto l’obbligo contrattuale di comportarsi correttamente e seconda buona fede durante l’esecuzione del presente contratto, ai sensi dell’art. 1375 c.c.
Art. 12 - Riservatezza
1. Ciascuna Parte, anche ai sensi dell’art. 621 e successivi c.p., dell’art. 2598 c.c. e degli art. 98 e 99 del Dlgs. 10 febbraio 2005, n°30 (codice della proprietà industriale), si impegna a mantenere riservati con almeno la stessa cura usata per le proprie informazioni riservate, a non comunicare o altrimenti rendere disponibili a terzi e ad utilizzare solo per l’esecuzione del contratto, le informazioni riservate riguardanti direttamente o indirettamente il lavoro svolto o da svolgere, l’organizzazione, l’attività e/o il know how dell’altra Parte e/o comunque comunicate dall’altra Parte per l’esecuzione del contratto o di cui la Parte ricevente o i propri dipendenti vengano altrimenti a conoscenza nell’esecuzione del contratto, siano esse o meno contenute in documenti classificati con le diciture “Uso Interno”, “Confidenziale”, “Esclusivo”, (le “Informazioni Riservate”).
2. I suddetti obblighi non si applicano a quelle singole informazioni: (i) che siano già di dominio pubblico al momento della loro comunicazione alla Parte ricevente, o che lo diventino successivamente, senza inadempienza da parte della Parte ricevente alle disposizioni del presente contratto, (ii) che siano già lecitamente conosciute dalla Parte ricevente, senza vincoli di riservatezza o limiti d’uso prima di riceverle dalla Parte comunicante, (iii) che la Parte ricevente riceva lecitamente da un terzo legittimato a farlo e non vincolato ad obblighi di riservatezza o limiti d’uso di tali informazioni o (iv) quelle informazioni la cui comunicazioni sia richiesta dalla legge, e/o da un legittimo provvedimento dell’Autorità o (v) la cui divulgazione sia stata previamente autorizzata per iscritto dall’altra Parte. Ferma restando la generalità di quanto precede, è comunque fatto divieto alla Parte ricevente di duplicare, riprodurre, modificare o elaborare in tutto o in parte le Informazioni Riservate, salvo nella misura strettamente necessaria per l’esecuzione del contratto.
3. Le Informazioni Riservate ed ogni loro modifica, elaborazione o lavoro derivato sono e resteranno di esclusiva proprietà della Parte proprietaria e dei suoi danti causa. Né questo Accordo né la comunicazione di Informazioni Riservate qui prevista sarà interpretata come fonte per le Parti Riceventi di diritti a concessioni di licenze o altri diritti di uso su brevetti, domande di brevetti, diritti d’autore o qualsiasi altro diritto di proprietà industriale e/o intellettuale sulle Informazioni Riservate, modifiche, elaborazioni e/o lavori derivati e/o su dati o informazioni in essi compresi.
4. Su richiesta di una delle Parti, ovvero alla conclusione o alla interruzione, per qualsiasi motivo, del presente Accordo, la Parte ricevente si obbliga a riconsegnare entro 15 giorni lavorativi dalla suddetta richiesta o dalla conclusione o interruzione del contratto all’altra Parte ovvero, a scelta di quest'ultima, a distruggere, e attestare per iscritto la distruzione, ogni copia di tutti i documenti o altro materiale in qualsiasi forma in possesso della Parte ricevente e dei propri dipendenti, che contengano o che si riferiscano alle “Informazioni Riservate”, e a cancellare o distruggere, e attestare per iscritto la cancellazione o distruzione, di qualsiasi registrazione delle “Informazioni Riservate” effettuata su computer o altro macchinario posseduto o utilizzato dalla Parte ricevente e dai propri dipendenti. Per dipendenti delle Parti ai fini del presente articolo si intendono i lavoratori dipendenti o equiparati ai sensi di legge, i consulenti, i subappaltatori e qualunque terzo che con la Parte abbia un rapporto contrattuale o di fatto.
5. In caso di violazione di uno qualsiasi degli obblighi di cui sopra, la Parte non inadempiente potrà risolvere il presente contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c
6. Gli obblighi di riservatezza e non uso continueranno ad essere efficaci per un periodo di 1 (uno) anno dopo la cessazione del presente Accordo.
Art. 13 – Marchi, Loghi e proprietà intellettuale
1. I rispettivi marchi e loghi dovranno essere utilizzati, esclusivamente per l’esecuzione del presente contratto e con impegno di ciascuna Parte a non contestarne la proprietà, la validità e l’efficacia.
2. Le Parti si concedono il diritto reciproco di utilizzare il marchio dell’altra esclusivamente nell’ambito dello svolgimento delle prestazioni previste nel presente contratto.
3. L’utilizzo del marchio di proprietà dell’altra parte non comporterà in alcun modo l’acquisto, di diritti anche solo temporanei sullo stesso, salvo quanto espressamente previsto dal presente contratto. La mancata o ritardata contestazione di violazioni o abusi nell’uso dei marchi non potrà in alcun modo essere considerata rinuncia (anche solo parziale e/o temporanea) ai propri diritti.
4. Successivamente alla scadenza e/o alla risoluzione del presente contratto, le Parti dovranno astenersi dal tenere qualsiasi comportamento che possa ingenerare nei terzi l’erroneo convincimento che il presente contratto sia ancora in essere.
Art. 14 – Responsabilità
1. Le Parti saranno responsabili in via esclusiva in ordine a qualsiasi conseguenza derivante dallo svolgimento delle attività dalle medesime rispettivamente svolte in virtù delle previsioni del presente accordo. Ciascuna di esse s’impegna pertanto a manlevare ed a tenere indenne l'altra da ogni effetto pregiudizievole derivante dal proprio operato. Ciascuna Parte, in particolare, per quanto di propria rispettiva competenza sarà responsabile di tutte le attività, prestazioni, iniziative, comportamenti ed eventuali inadempimenti posti in essere direttamente e/o indirettamente dai propri collaboratori e/o fornitori e/o dipendenti coinvolti ed incaricati per lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo.
2. Ciascuna Parte sarà ritenuta responsabile dei danni cagionati dalla stessa e/o da suoi collaboratori e/o dipendenti, all’ altra parte, ai suoi dipendenti e/o ai beni ad essi appartenenti che si verifichino, a qualunque titolo, durante l’esecuzione del presente contratto. Ciascuna Parte pertanto s’impegna a mantenere indenne e manlevata l’altra Parte da ogni e qualsiasi responsabilità, danno e/o costo, per danni o costi arrecati all’altra Parte in conseguenza della responsabilità assunta ai sensi del presente articolo.
3. Nessun rapporto sorgerà tra i dipendenti/ collaboratori di una Parte nei confronti dell’altra a fronte dell’esecuzione del presente accordo.