Nucleo familiare Logo
  • Nucleo familiare

    Con l'introduzione dell'Assegno Unico Universale non è più necessario richiedere al datore di lavoro le detrazioni per familiari a carico. Ma, avendo il legislatore nazionale e regionale, introdotto alcune agevolazioni per i nuclei familiari è importante che nella nostra banca dati siano presenti queste informazioni che ci consentono di segnalarti puntualmente eventuali benefici. Ti chiediamo quindi di aggiornare i dati del tuo nucleo familiare.
  • Coniuge o unito civilmente o separato ma convivente

    La detrazione spetta per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato che non possieda redditi propri per un ammontare complessivo superiore a € 2.840,51/anno al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni di cui all'art. 12 e 13 del TUIR. Ai sensi della Legge 76/2016, il partner dell’unione civile è assimilato al coniuge ai fini fiscali, pertanto è possibile godere della detrazione, qualora venga rispettato il requisito reddituale di cui sopra. La detrazione spetta anche nel caso in cui il partner sia separato, ma risulti comunque convivente.
  •  - -
  • Primo figlio

    Si considerano figli a carico i seguenti soggetti che non abbiano redditi propri superiori a € 2.840,51 /anno (€ 4.000,00 per età non superiore a 24 anni), al lordo degli oneri deducibili e di età superiore a 21 anni: i figli, compresi i figli naturali, i riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivamente di ammontare più elevato. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali ed il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e coniugato o, se coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista per il coniuge si applica, se più favorevole, al primo figlio e per gli altri si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi.
  •  - -
  • La mancanza del coniuge che dà luogo alla concessione della predetta detrazione speciale si verifica nelle seguenti specifiche ipotesi: a) quando l'altro genitore è deceduto; b) quando l'altro genitore non ha riconosciuto i figli naturali; c) quando da certificazione dell'autorità giudiziaria risulti lo stato di abbandono del coniuge.

  • Secondo figlio

    Si considerano figli a carico i seguenti soggetti che non abbiano redditi propri superiori a € 2.840,51 /anno (€ 4.000,00 per età non superiore a 24 anni), al lordo degli oneri deducibili e di età superiore a 21 anni: i figli, compresi i figli naturali, i riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivamente di ammontare più elevato. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali ed il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e coniugato o, se coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista per il coniuge si applica, se più favorevole, al primo figlio e per gli altri si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi.
  •  - -
  • Terzo figlio

    Si considerano figli a carico i seguenti soggetti che non abbiano redditi propri superiori a € 2.840,51 /anno (€ 4.000,00 per età non superiore a 24 anni), al lordo degli oneri deducibili e di età superiore a 21 anni: i figli, compresi i figli naturali, i riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivamente di ammontare più elevato. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali ed il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e coniugato o, se coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista per il coniuge si applica, se più favorevole, al primo figlio e per gli altri si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi.
  •  - -
  • Quarto figlio

    Si considerano figli a carico i seguenti soggetti che non abbiano redditi propri superiori a € 2.840,51 /anno (€ 4.000,00 per età non superiore a 24 anni), al lordo degli oneri deducibili e di età superiore a 21 anni: i figli, compresi i figli naturali, i riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivamente di ammontare più elevato. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali ed il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e coniugato o, se coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista per il coniuge si applica, se più favorevole, al primo figlio e per gli altri si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi.
  •  - -
  • Quinto figlio

    Si considerano figli a carico i seguenti soggetti che non abbiano redditi propri superiori a € 2.840,51 /anno (€ 4.000,00 per età non superiore a 24 anni), al lordo degli oneri deducibili e di età superiore a 21 anni: i figli, compresi i figli naturali, i riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione deve essere ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivamente di ammontare più elevato. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali ed il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non e coniugato o, se coniugato si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, la detrazione prevista per il coniuge si applica, se più favorevole, al primo figlio e per gli altri si applica la detrazione ordinariamente prevista per questi ultimi.
  •  - -
  • Dichiaro:

    di essere consapevole della responsabilità in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, ATTESTO la VERIDICITÀ e l’ESATTEZZA dei dati sopra dichiarati. DICHIARA altresì, di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Dlgs 196/2003, che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
  • Powered by Jotform SignSvuota
  • Should be Empty: