Soggetti Ospitanti e Tirocinio
Tutti gli organismi di natura pubblica o privata, imprese e loro consorzi, associazioni, fondazioni e loro consorzi, le cooperative e loro consorzi, nonché da soggetti esercenti le libere professioni in forma individuale o associata.
Il soggetto ospitante può, per lo stesso profilo professionale, consecutivamente accogliere più tirocini per non più di ventiquattro mesi complessivi, tranne nel caso in cui almeno un terzo dei tirocini attivati, arrotondato all’unità superiore, ha dato luogo ad un contratto di lavoro subordinato di durata non inferiore a dodici mesi.
Il soggetto ospitante non deve avere in corso nella medesima unità operativa procedure di CIG straordinaria, ordinaria o in deroga che riguardino lavoratori che svolgano attività equivalenti a quelle del percorso formativo.
Il soggetto ospitante non può attivare tirocini nel caso in cui abbia proceduto, nei dodici mesi precedenti, ad effettuare licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo, nonché procedure di mobilità per riduzione di personale, limitatamente alle aree organizzative (es. uffici, reparti) ed alle figure professionali interessate dalla riduzione di personale.
Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante fatta salva la possibilità di prorogare il tirocinio entro i limiti di durata.
In ogni caso fra il tirocinante ed il soggetto ospitante non devono risultare, nei sei mesi precedenti l’attivazione della misura, contratti di lavoro subordinato o rapporti di lavoro autonomo e/o parasubordinato.
Il soggetto ospitante non può ospitare in qualità di tirocinanti i lavoratori licenziati dallo stesso nei ventiquattro mesi precedenti.
Numero di soggetti da ospitare
II soggetto ospitante può realizzare tirocini nei limiti numerici secondo le previsioni recati dall’art. 68 delle L.R. 9/2013 e ss.mm.ii.Aziende:
- fino a 5 dipendenti a tempo indeterminato: massimo 2 tirocinante;
- da 6 a 19 dipendenti a tempo indeterminato: massimo 4 tirocinanti
- con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato: massimo 20% tirocinanti.
La dimensione dei datori di lavoro viene calcolata conteggiando i dipendenti a tempo indeterminato con i dipendenti a tempo determinato. In questo caso, la durata del contratto a tempo determinato deve essere almeno corrispondente alla durata del tirocinio da attivare.
Durata e Orario del Tirocinio
La durata è differenziata in funzione delle finalità e dei destinatari e non può essere superiore a 12 mesi.
L’orario massimo è definito in base al contratto di lavoro di riferimento e non può essere comunque superiore alle 40 ore settimanali e l’orario minimo non può essere inferiore a 20 ore settimanali.
Impegni del Soggetto Ospitante
(Indennità di Partecipazione, Garanzie Assicurative, Formazione Lavoratori, Comunicazione UNILAV)
Il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro subordinato ma comunque comporta l’obbligo di un’indennità da parte dell’azienda di un minimo di euro 300,00 lordi mensili, erogata a mezzo bonifico bancario o assegno.
I soggetti ospitanti devono inoltre provvedere all’assicurazione dei tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l’INAIL e presso una compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi.
Il soggetto ospitante ha l’obbligo di garantire ai tirocinanti, entro un tempo congruo dall’avvio del tirocinio stesso, la Formazione Generale e la Formazione Specifica secondo quanto previsto dall’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 2, del d.lvo n. 81/2008.
Modalità e Procedura di Attivazione
Il tirocinio viene attivato sulla base di una Richiesta di attivazione, di una Convenzione e di un Progetto Formativo. I.So.R.S. è in grado di garantire all’azienda la copertura di tutte le procedure di attivazione, ovvero: predisporre la richiesta di attivazione, la convenzione ed il progetto formativo, mettere a disposizione un tutor che assicura un costante monitoraggio in itinere e finale dell’attività di tirocinio.
Costo del Servizio
Il costo di attivazione e gestione del tirocinio è di € 350,00 + IVA per ogni tirocinante
Requisiti Azienda Ospitante:
- essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro;
essere in regola con la normativa di cui alla legge 68/99;
- non avere effettuato licenziamenti, esclusa la giusta causa e il giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l’attivazione del tirocinio;
- non avere fruito di cassa interazioni guadagni, anche in deroga, per unità produttive equivalenti a quelle del tirocinio.
L’Azienda si fa carico delle spese assicurative del tirocinio (INAIL e RCT).
REQUISITI TIROCINANTE:
- Nessun limite di età (minimo 18 anni)
- Essere disoccupato o inoccupato
Per l’adesione ai tirocini, occorre farci pervenire:
TIROCINANTE:
- dichiarazione della disponibilità al lavoro;
- Patto di Servizio rilasciati dal Centro per l'Impiego (C.P.I.) del proprio Comune;
- curriculum vitae in formato europeo;
- copia della carta di identità;
- copia del codice fiscale.
AZIENDA:
- Richiesta online di Attivazione Tirocinio, contenente anche i dati aziendali
- C.I e C.F. Tutor Aziendale e/o Legale Rappresentante
- visura o certificato camerale
Riferimenti normativi
Disciplina-quadro nazionale:
- Legge 24 giugno 1997, n. 196, art. 18 e s.m.i.
- Decreto Interministeriale 25 marzo 1998 n. 142;
- Accordo Stato-Regioni del 24 gennaio 2013 in materia di “Linee-guida in materia di tirocini” ai sensi dell’art. 1, commi 34-36, legge 28giugno 2012, n. 92”;
Disciplina regolatoria regionale (Regione Sicilia):
- Legge Regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 51, comma 2, come modificato dalla Legge Regionale 15 maggio 2013, n. 9 recente “Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2013. Legge di stabilità regionale”
- D.G. Prot. 43881/US1/2013 del 25/07/2013 del Dipartimento Regionale del Lavoro “Tirocini formativi – Direttiva applicativa linee guida del 24/01/2013”, e relativo allegato “Repertorio regionale dei profili professionali e formativi”