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Firma Contratto

Firma Contratto

Villa Bonelli SSD
30Questions
  • 1

    CONTRATTO PER PRESTAZIONE TECNICO SPORTIVA DILETTANTISTICA TRA

    Villa Bonelli società sportiva dilettantistica a r.l.

    avente sede legale in Stradello Tessoni 1 - Parma, P.IVA n. 01902700341, nella persona del legale rappresentate pro-tempore Sig. Gino Passigatti nato a Roma il 11/08/1967, Cod.Fisc. PSSGNI67M11H501Y, residente in Parma in S.llo Tessoni n. 1 di seguito denominata la Società Sportiva

     

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    di seguito denominato/a "TECNICO"
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    • Che Villa Bonelli ssd a r.l. promuove le seguenti attività sportive dilettantistiche, estive ed invernali, nelle seguenti discipline:
      • Basket: Campionato basket maschile, under 14 settore giovanile / affiliazione F.I.P. n. 100456 / affiliazione CSI n. 04300689 /.tabella Coni CD002
      • Volley: Campionato volley femminile under 13 under 16, 3° divisione / affiliazione F.I.P.A.V. n. 080380222
      • Sport acquatici (attività ginnico-motorie acquariche /tabella Coni DD001 / affiliazione Csen n- 38870
      • Nuoto: campionato Master/affiliazione FIN n. 52684;
      • Nuoto per tutti /tabella Coni DD003 / affiliazione Csen n. 38870; Ginnastica per tutti: mediante l'organizzazione di swim camp per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni / Tabella Coni 35.115 /affiliazione C.S.E.N. n. 38870
      • Tennis mediante l'organizzazione di swim camp per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni / Tabella Coni 90.324 (attività di base) / affiliazione C.S.E.N. n. 38770
      • Beach Volley: mediante l'organizzazione di swim camp per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni /Tabella Coni 205.CG001 (attività di base) / affiliazione C.S.E.N.
      • Ginnastica per tutti: mediante l'organizzazione di swim camp per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni / Tabella Coni 35.115 /affiliazione C.S.E.N. n. 38870

    • che le prestazioni sono rese in ragione del vincolo associativo tra il prestatore e l’ente sportivo;
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    la società sportiva ha la necessità di assicurarsi un'assistenza tecnica non continuativa di natura nonprofessionale con riguardo alle discipline sopra elencate per le attività connesse al raggiungimento degli scopistatutari per i propri tesserati presso l'impianto sportivo:
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  • 16
    • Che Villa Bonelli ssd a r.l. promuove le seguenti attività sportive dilettantistiche, estive ed invernali, nelle seguenti discipline:
      • Basket: Campionato basket maschile, under 14 settore giovanile / affiliazione F.I.P. n. 100456 / affiliazione CSI n. 04300689 /.tabella Coni CD002
      • Volley: Campionato volley femminile under 13 under 16, 3° divisione / affiliazione F.I.P.A.V. n. 080380222
      • Sport acquatici (attività ginnico-motorie acquariche /tabella Coni DD001 / affiliazione Csen n- 38870
      • Nuoto: campionato Master/affiliazione FIN n. 52684;
      • Nuoto per tutti /tabella Coni DD003 / affiliazione Csen n. 38870; Ginnastica per tutti: mediante l'organizzazione di swim camp per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni / Tabella Coni 35.115 /affiliazione C.S.E.N. n. 38870
      • Tennis mediante l'organizzazione di swim camp per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni / Tabella Coni 90.324 (attività di base) / affiliazione C.S.E.N. n. 38770
      • Beach Volley: mediante l'organizzazione di swim camp per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni /Tabella Coni 205.CG001 (attività di base) / affiliazione C.S.E.N.
      • Ginnastica per tutti: mediante l'organizzazione di swim camp per bambini e ragazzi da 3 a 14 anni / Tabella Coni 35.115 /affiliazione C.S.E.N. n. 38870

    • che le prestazioni sono rese in ragione del vincolo associativo tra il prestatore e l’ente sportivo;
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    che il tecnico, in possesso del seguente titolo abilitativo
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    ha manifestato la volontà di collaborare in forma di collaborazione coordinata e continuativa, senza vincoli di dipendenza, con la qualifica di
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    • che il tecnico dichiara, con la firma della presente scrittura, di non svolgere professionalmente tale attività;
    • che le parti intendono disciplinare il presente accordo sulla base di quanto previsto dall’art. 36 co. 6 del D. lgs. N.36/2021;
    • che l’attività oggetto del presente contratto è da considerarsi svolta nell’esercizio diretto di un’attività sportiva a carattere dilettantistico per espressa volontà delle parti essendo la società sportiva affiliata a Csen, Msp, Fip, Fipav, Fin, Csi e regolarmente iscritta nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche tenuto dal Dipartimento dello Sport (questo quando sarete iscritti al RAS)
    • di non aver subito condanne penali comunque rientranti tra quelle previste per i reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609 undecies, cod. pen., ovvero l’irrogazione di sanzioni interdittive all’esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con i minori, di impegnarsi a comunicare ogni modifica del proprio stato penale e di non avere carichi pendenti;
    • che il collaboratore si impegna a comunicare prima dell’atto del pagamento apposito documento fiscale (allegato A autodichiarazione importi esenti percepiti in allegato );
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    il tecnico dichiara, con la firma della presente scrittura di essere/non essere un dipendente pubblico e di aver comunicato all’Amministrazione di appartenenza dichiarare ente pubblico, pubblica amministrazione o ente equipollente di cui si è dipendente l’inizio di tale attività, consentita (ex art.90 L.289/2002) in quanto non prevede una retribuzione ma esclusivamente l’erogazione di indennità e rimborsi e in quanto prestata al di fuori dell’orario di lavoro;
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    TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

     

    Art. 1 Premesse.

    Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e formano con esso pattuizione espressa.

    Art. 2 Oggetto del contratto.

    Il tecnico presterà la sua attività professionale nell’interesse della società sportiva con autonomia tecnica nell’ambito dei programmi che verranno concordati con la medesima e comunque fino ad un massimo di 24 ore settimanali. Relativamente alla attività di docenza e promozione del nuoto e durante la permanenza presso gli impianti natatori il collaboratore provvederà alla assistenza ai bagnanti, se in possesso di regolare brevetto A.B. Fin, a titolo gratuito. Il collaboratore è tenuto al rispetto delle procedure costituite e spiegate. Tali procedure sono soggette a periodica revisione della quale il collaboratore è tenuto a chiedere copia e la società a fornire a mezzo posta elettronica. Ai fini fiscali, previdenziali ed assicurativi  si applicano le disposizioni previste  rispettivamente dagli artt. 36, 35 e 34 del D. Lgs. n. 36/2021. A tal fine il Collaboratore dichiara di avere [non avere] già in essere altra copertura previdenziale e si impegna a comunicare tempestivamente alla società, tramite autocertificazione allegata, il superamento della soglia di euro 5.000,00 percepiti nell’anno solare, oltre i quali si procederà con l’applicazione della relativa disciplina e aliquota fiscale e previdenziale. Il rapporto in oggetto è escluso dall’IVA ai sensi dell’Art 5 del D.P.R. 633/72. Il tecnico rimarrà libero di svolgere qualsiasi attività, di lavoro autonomo o subordinato gli venisse proposto, purché non in contrasto con gli obiettivi e le finalità del presente accordo. La collaborazione oggetto del presente contratto resa dal tecnico, data la fattispecie e le modalità di esecuzione delle prestazioni, esula da qualsiasi rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato, sia con che senza progetto.

    Art.3 Impegno del tecnico.

    Il tecnico si impegna alla dovuta riservatezza circa i metodi seguiti nello svolgimento dell’incarico affidatogli e a non fare uso in alcun modo, durante il periodo in cui svolgerà la propria attività professionale ai sensi del presente incarico, delle tecniche utilizzate nei confronti dei tesserati, in favore di altri soggetti non autorizzati dal contraente. Il tecnico dichiara la propria disponibilità a svolgere la propria attività secondo i propri impegni personali e non subordinati dalla SSD Villa Bonelli a r.l.

    Art. 4 Prestazione del tecnico.

    Il tecnico dovrà dirigere personalmente le attività prestabilite e concordate con i responsabili della società sportiva Villa Bonelli. Sarà di competenza della società fornire, al tecnico ed agli sportivi l’adeguata attrezzatura per l’esercizio delle discipline sportive organizzate dalla società sportiva e delle lezioni sportive nell’ambito della scuola di avviamento allo sport, istituita presso l’impianto sportivo.

    Art.5 Corrispettivo del tecnico.

    5.1 Rientrando Lei in una delle figure previste dalle disposizioni di cui all’art. 28 del D. Lgs. n. 36/2021, per l’intera durata delle prestazioni richieste, Le saranno riconosciuti i compensi previsti secondo le modalità di tassazione indicate dall’art. 36, co. 6 del D. Lgs. n. 36/2021.

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    5.2 Le parti concordano che l'impiego ed il numero delle prestazioni richieste corrispondano ad un emolumento complessivo netto massi pari a Euro    *    che verrà corrisposto con modalità da concordare nel corso del rapporto in essere.


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    5.3 Il compenso, così come previsto, è comprensivo ed assorbente ogni altro emolumento che l’Allenatore possa pretendere a titolo di corrispettivo per qualsivoglia motivo.

    5.4 Le parti danno reciprocamente atto che nella determinazione del compenso annuo pattuito, si è tenuto conto che l’Allenatore è uno sportivo dilettante, che il compenso è commisurato alle prestazioni pattuite con riguardo alla natura ed alle caratteristiche delle stesse ed è liquidato in base all’attività dedotta nel presente contratto.

    5.5 La società sportiva provvederà ad applicare eventualmente le ritenute  fiscali IRPEF oltre le  addizionali regionali e comunali secondo modalità e nei limiti della parte eccedente quelli di cui all’art. 36 co. 6 del D. Lgs. n. 36/2021.

    La prestazione in oggetto è soggetta ai fini INPS ed INAIL alle disposizioni contenute rispettivamente agli artt. 35 e 34  del D. Lgs. n. 36/2021.

    5.6 Del compenso in oggetto, vista la sua particolarità, non matureranno né mensilità aggiuntive, né ferie, né indennità per cessazione incarico.

    5.7 Nel corso del rapporto potranno essere corrisposti acconti sull’emolumento dovuto

     

    Art. 6 Rimborsi spese.

    Il rimborso spese è inerente lo svolgimento della prestazione del collaboratore sportivo effettuata al di fuori del suo territorio comunale di residenza e non concorre alla franchigia esente dei 15.000,00 €/anno.

    Le trasferte consistono nel riconoscimento delle spese di vitto, alloggio e autostradali come da documentazione comprovante. Le indennità chilometriche dovranno essere documentate e quantificate analiticamente in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, tenendo conto degli importi contenuti nelle tabelle elaborate dall’ACI.

    A tal fine il Tecnico è fin d’ora autorizzato ad impiegare la propria autovettura per motivi di lavoro connessi all’esecuzione delle prestazioni previste dal presente contratto, potendo richiedere, mensilmente, il rimborso dell’indennità chilometrica calcolata in base alle tariffe ACI per tempo vigenti, in base al tipo di veicolo impiegato ed alle distanze percorse. 

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    Art. 7 Durata dell'incarico  

    La società sportiva si impegna ad utilizzare le prestazioni del tecnico per il periodo dal    Pick a Date *    al    Pick a Date *    data in cui scadrà il presente accordo escludendo il tacito rinnovo. Ogni ulteriore accordo concernente l'eventuale prolungamento del presente rapporto oltre il termine di scadenza dovrà risultare ad atto sottoscritto dalle parti e avrà, comunque, valore di novazione all'accordo

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    Art. 8 Definizione del rapporto.

    Le parti dichiarano di avere integralmente regolato il loro rapporto mediante la sottoscrizione del presente accordo, conseguentemente il tecnico prestatore dichiara di avere nulla a pretendere a titolo e/o ragione dalla società sportiva per attività  diverse da quelle previste dal presente accordo. Per quanto non espressamente previsto le parti si richiamano al regolamento sportivo degli enti e federazioni sportive nonché allo statuto della società che il tecnico, con la presente, dichiara di accettare integralmente nonché alle norme del codice civile in materia di lavoro autonomo.

    Art.9 Revoca del contratto.

    Resta inteso che, in relazione alla natura del presente contratto, la società può, in qualsiasi momento, revocare l'incarico di collaborazione professionale, pagando la prestazione svolta fino a quel momento ai sensi dell'art. 2237 Cod. Civ..

    Art.10 Controversie.

    Per eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine al presente contratto, all’interpretazione, all’esecuzione e alla applicazione dello stesso, le parti si impegnano a devolvere la lite ad un arbitro scelto di comune accordo. Il collaboratore dichiara l’insussistenza di sentenze di condanna passate in giudicato per reati incompatibili con l’instaurando rapporto di lavoro.

    Art. 11 Autorizzazione al trattamento dei dati.

    Ai sensi e per gli effetti del UE 679/2016 relativo al “codice in materia di protezione dei dati personali” la società sportiva, in quanto titolare dei dati personali ha dato al tecnico l’informativa prevista dall’art.13 del decreto stesso, in ordine al trattamento ed alla comunicazione dei dati forniti dal tecnico all’atto della stipula del presente contratto e /o successivamente acquisiti dalla società sportiva nel corso del relativo rapporto, specificatamente comunicando a quest’ultima dei diritti spettanti all’interessato. Alla luce di quanto summenzionato, le parti attribuiscono alla sottoscrizione del presente contratto da parte del tecnico il valore di attestazione di consenso per il trattamento e relative modalità e durata, la comunicazione dei dati personali, il trasferimento dei dati stessi. I diritti dell’interessato, secondo quanto previsto nell’informativa. Le parti espressamente dichiarano che ogni clausola e patto del presente contratto è stata oggetto di trattativa individuale e, ai sensi e per gli effetti degli Art. 1341 e 1342 del Cod. Civile dichiarano di approvare espressamente le clausole di cui all’art 2 – oggetto del contratto – art.5 – corrispettivo del tecnico – art.9 – controversie – art.11 – autorizzazione al trattamento dati.

     

    Letto, approvato e sottoscritto

    Gino Passigatti

    Villa Bonelli ssd a r.l. – Gino Passigatti

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    Autorizzo la trasmissione del prospetto dei compensi e della certificazione fiscale (CU) in formato elettronico al proprio indirizzo di posta elettronica sollevando Villa Bonelli SSD a r.l. da ogni e qualsiasi responsabilità connessa all’invio stesso
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