BAUMA CHINA 2026 Collettiva italiana UNACEA - MONACOFIERE MF GmbH.
Il servizio comprende stand a pacchetto "chiavi in mano" completi di area, allestimento come da scheda tecnica sopraindicata, inserimento a catalogo allacciamento elettrico, connessione internet (WIFI), pulizia giornaliera degli stand.
Condizioni di partecipazione
- L’espositore riconosce e accetta le condizioni generali di partecipazione dell'organizzatore di BAUMA CHINA 2026 e che le medesime costituiscono parte integrante del presente contratto da inviarsi in forma digitale entro il 20 febbraio 2026 tramite il bottone di invio al termine di questo modulo.
- Le somme versate dall'azienda aderente precedentemente alla data del saldo saranno imputate ad acconto e, a termini di regolamento fissati dall'organizzatore, non rimborsabili in caso di cancellazione della partecipazione o della manifestazione. Il saldo della quota di partecipazione è condizione essenziale di ammissione alla manifestazione e deve essere eseguito entro il 30 settembre 2026. L’espositore autorizza espressamente la compensazione tra somme versate a MF GmbH ed eventuali rimborsi da questa dovuti, fermo restando l’obbligo reciproco a saldare eventuali differenze contabili. In caso di mancato puntuale pagamento del saldo entro il suddetto termine, il presente contratto deve intendersi risolto ipso iure per grave inadempimento dell’espositore con conseguente diritto di MF GmbH di rivendere lo stand opzionato ad altro espositore, fatto salvo, in ogni caso, il diritto alla richiesta di risarcimento danni. Il recesso da parte dell’espositore esercitato oltre la data del 20 febbraio 2026 comporta una penale del 100% della quota di partecipazione.
- Clausola condizionale: l'iniziativa viene realizzata con la partecipazione, confermata nei termini, di almeno 16 (sedici) espositori. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, le aziende aderenti saranno tenute a prenotare direttamente l’area espositiva e occuparsi dell’allestimento e dei servizi secondo i normali termini di partecipazione, non potendo accedere alle aree espositive proprie dell’organizzatore dell’iniziativa e non garantendo questi la disponibilitá di spazi individuali. In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di aziende MF GmbH ha facoltà di non realizzare l'iniziativa e di recedere dai contratti in essere senza alcun obbligo, anche di natura risarcitoria, verso i restanti partecipanti se non la restituzione delle somme da questi versate a titolo di acconto e di saldo. MF GmbH in ogni caso assisterà le aziende che opteranno in tal caso per la partecipazione individuale nelle fasi di preparazione e assegnazione degli spazi e nei rapporti con l'organizzatore.
- Forza Maggiore: qualora MM-SH (organizzatore) sia costretta, per cause di forza maggiore (catastrofi naturali come terremoti, siccità, tsunami, tifoni, uragani e inondazioni, o incendi, guerre, sommosse, terrorismo, atti di governo, epidemie e altri atti o eventi riconosciuti dalle leggi applicabili come forza maggiore o comunque comunemente riconosciuti come eventi di forza maggiore dalla prassi commerciale internazionale) o per altre circostanze al di fuori del suo controllo (ad es. interruzione della fornitura di energia elettrica), a evacuare una o più aree espositive, temporaneamente o per periodi più lunghi, con conseguente rinvio o riduzione della fiera, gli espositori non acquisiscono in tal modo il diritto di ritirarsi o di annullare la manifestazione, né hanno alcun altro diritto nei confronti di MM-SH (organizzatore) nè nei confronti di UNACEA - MF GmbH (organizzatori della collettiva). E' escluso esplicitamente in questo caso il diritto di risarcimento danni. Se MM-SH annulla la manifestazione perché non può svolgerla per cause di forza maggiore o altre circostanze al di fuori del suo controllo, o perché è diventato irragionevole per MM-SH svolgere la manifestazione, MM-SH cosi come UNACEA -MF GmBH non sono responsabili per i danni e gli svantaggi per gli espositori derivanti dall'annullamento della manifestazione.
- Responsabilità: l’espositore si impegna a stipulare polizza assicurativa ovvero a estendere l’efficacia della polizza RC aziendale a copertura degli eventuali danni cagionati a persone e/o cose direttamente ovvero da parte di personale dipendente o comunque incaricato dall’espositore, sollevando MF GmbH da ogni responsabilità, tenendola indenne da rivalse o azioni dei danneggiati. L’espositore solleva inoltre espressamente MF GmbH da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti a persone o cose e per furti subiti allo stand durante lo svolgimento della manifestazione o nelle fasi di allestimento e smontaggio degli stand, fatta salva la responsabilità diretta di MF GmbH per la condotta del proprio personale.
- Foro competente: per qualsiasi controversia afferente al presente contratto o ad essa collegata, le parti si obbligano a esperire in prima istanza l'Organismo di Conciliazione Forense di Milano. il Foro competente é il Foro di Milano.
La documentazione di ammissione verrà inviata alle aziende iscritte soltanto dopo il ricevimento del presente contratto.
Con la sottoscrizione del presente modulo si accettano espressamente le tariffe, le modalità e le scadenze di pagamento e le condizioni di partecipazione qui esposte (clausole da 1 a 6).