Tutto ciò premesso e concordato, si stipula quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto del contratto e corrispettivo
1.1. Il Noleggiatore concede in noleggio all’Utilizzatore la strumentazione/attrezzatura indicata nel preventivo approvato al corrispettivo e altre condizioni ivi indicate e soprariportate, che sono da considerarsi parte integrante del presente contratto.
1.2. In caso di ritardo nel pagamento, si applicano gli interessi di mora previsti dal D.Lgs. 231/2002, dalla data di emissione della fattura fino al saldo, senza necessità di costituzione in mora.
1.3. L’Utilizzatore dichiara di avere verificato al momento della consegna lo stato della strumentazione, accettandone il perfetto funzionamento.
Articolo 2 – Durata e restituzione
2.1. La durata del noleggio è quella indicata nel preventivo approvato.
2.2. La restituzione deve avvenire entro la data stabilita, presso la sede del Noleggiatore o altro luogo concordato, a cura e spese dell’Utilizzatore.
2.3. In caso di ritardo nella restituzione, si applica una penale di € 30,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.
2.4. È vietato concedere la strumentazione in subnoleggio, subcomodato o custodia a terzi. La violazione comporta la risoluzione immediata del contratto.
Articolo 3 – Obblighi dell’Utilizzatore
L’Utilizzatore si impegna a:
3.1. Custodire la strumentazione con la massima diligenza, prevenendo danni, furti o smarrimenti.
3.2. Utilizzare esclusivamente personale tecnico qualificato o soggetti che abbiano ricevuto adeguate istruzioni dal Noleggiatore.
3.3. Comunicare immediatamente al Noleggiatore qualsiasi guasto, malfunzionamento o anomalia.
3.4. Utilizzare la strumentazione secondo le specifiche tecniche e con materiali conformi alle prescrizioni del costruttore.
3.5. Notificare al Noleggiatore, entro 24 ore, qualsiasi furto, smarrimento o danno.
3.6. Restituire la strumentazione nello stesso stato della consegna, salvo il normale deterioramento d’uso.
Articolo 4 – Responsabilità e assicurazione
4.1. L’Utilizzatore è responsabile civilmente, penalmente e amministrativamente per tutti i danni derivanti dall’uso della strumentazione dal momento della consegna fino alla restituzione.
4.2. In caso di danneggiamento, perdita o furto, l’Utilizzatore è tenuto al risarcimento pari al valore commerciale corrente della strumentazione, maggiorato di una penale del 25%.
4.3. Per noleggi superiori a € 10.000,00, il Noleggiatore può richiedere idonea copertura assicurativa.
4.4. Il Noleggiatore ha 7 giorni lavorativi dalla riconsegna per verificare integrità e funzionamento della strumentazione.
Articolo 5 – Deposito cauzionale
5.1. Al momento della consegna il Noleggiatore può richiedere un deposito cauzionale, anche parziale, rispetto al valore della strumentazione.
5.2. Il deposito sarà restituito entro 8 giorni dalla riconsegna, previa verifica di integrità e funzionamento.
5.3. Eventuali danni o spese saranno detratti dal deposito, con eventuale conguaglio a carico o a favore dell’Utilizzatore.
Articolo 6 – Risoluzione
Il contratto si risolve di diritto in caso di:
· mancato pagamento del corrispettivo;
· violazione del divieto di subnoleggio;
· uso improprio della strumentazione;
· mancata comunicazione dei sinistri nei termini stabiliti;
· gravi inadempimenti agli obblighi di custodia.
Articolo 7 – Perizia tecnica
7.1. In caso di contestazioni tecniche su guasti o malfunzionamenti, le parti si impegnano ad affidare la perizia al tecnico Francesco De Nigris (NGR Pedals) o, in alternativa, a un perito di comune accordo.
7.2. Il costo della perizia è a carico della parte risultata inadempiente.
Articolo 8 – Privacy
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), l’Utilizzatore autorizza il Noleggiatore a trattare i propri dati personali esclusivamente per finalità connesse alla gestione ed esecuzione del presente contratto.
I dati non saranno diffusi a terzi non autorizzati e l’Utilizzatore potrà in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica e cancellazione mediante richiesta scritta al Noleggiatore.
Articolo 9 – Disposizioni finali
9.1. Foro competente: per ogni controversia è esclusivamente competente il Foro di Roma.
9.2. Per quanto non previsto, si applica il Codice Civile.