Il valore indicato rappresenta il massimale teorico previsto dall'art. 1751 c.c. e non l'importo dell'indennità effettivamente spettante. La determinazione dell'indennità richiede la valutazione delle modalità di cessazione del rapporto, dello sviluppo della clientela, dei vantaggi che la mandante continua a ricavare, dell'AEC applicabile e delle ulteriori circostanze del caso concreto.