STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE
“CORALE POLIFONICA SCHOLA CANTORUM DI BAZZANO APS”
TITOLO I
DENOMINAZIONE, SEDE E ORIGINI
Art. 1
E' costituita, nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, l'associazione culturale denominata “Corale Polifonica Schola Cantorum di Bazzano APS”, in breve denominata Schola Cantorum di Bazzano.
Art. 2
L’Associazione non ha scopo di lucro, la sua durata è illimitata ed ha sede in Valsamoggia (BO), via Gabella nr. 11. L'eventuale variazione di sede all'interno del Comune non comporta variazione statutaria.
TITOLO II
SCOPO E OGGETTO SOCIALE
Art. 3
L’ Associazione, ha lo scopo di svolgere attività sociale a favore degli associati così come terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, ispirandosi a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Essa opera senza scopo di lucro e con le seguenti finalità:
- la diffusione della cultura musicale e del bel canto;
- l’ampliamento della conoscenza della cultura musicale, letteraria ed artistica in genere attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
- l’allargamento degli orizzonti didattici di educatori, insegnati ed operatori sociali in campo musicale al fine di trasmettere l’amore per la cultura musicale come un bene per la persona ed un valore sociale;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione nel nome di interessi culturali comuni e specificatamente come luogo di studio sulle origini, l’evoluzione e le influenze della musica corale nel tempo;
- proporsi come punto di riferimento per quanti, svantaggiati o diversamente abili possano trovare, nelle varie sfaccettature ed espressione della musicoterapia un sollievo al proprio disagio;
- promuovere le tradizioni musicali in genere ed apportare il proprio contributo musicale in occasione di ricorrenze e cerimonie civili, religiose e militari;
- organizzare raccolte fondi.
Al fine di perseguire gli scopi sociali l’associazione potrà organizzare e promuovere iniziative di qualsiasi natura, nel rispetto della normativa vigente, quali, a titolo esemplificativo, concerti, concorsi musicali, rassegne, corsi di musica e di aggiornamento, pubblicazioni, convegni, dibattiti, gruppi di studio e ricerca nonché partecipare ad iniziative organizzate da altre associazioni, enti, fondazioni o terzi in genere che si ispirino a principi propri dell’associazione. Inoltre, potranno essere esercitate attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti dalla legge.
TITOLO III
SOCI
Art. 4
Il numero dei soci è illimitato. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che ne condividono gli scopi e che si impegnino a realizzarli. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
Art. 5
Sono soci tutti coloro che aderiscono all’Associazione e che, in relazione all’opera svolta all’interno dell’Associazione, partecipano alla realizzazione degli scopi sociali.
MODALITA’ DI AMMISSIONE DEI SOCI
Art. 6
Chi intende essere ammesso come socio dovrà fare richiesta, sottoscrivendo un’apposita domanda al Consiglio Direttivo impegnandosi a conformarsi con il presente statuto e ad osservare i regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. L’ammissione all’associazione è subordinata al giudizio del Consiglio Direttivo. Per la parte artistica il Direttore del Coro curerà l'idoneità musicale secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall’esercente la potestà genitoriale. Nel caso la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci alla prima convocazione ordinaria.
DIRITTI DEI SOCI
Art. 7
La qualifica di socio da diritto:
a partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione;
a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto in tutte le sedi deputate, in particolare all’approvazione e modifica dello Statuto e del Regolamento, del bilancio e alla elezione degli organi direttivi dell’Associazione decorsi tre mesi dall’ammissione;
a godere dell’elettorato passivo ed attivo;
a prendere visione dei libri sociali.
DOVERI DEI SOCI
Art. 8
I soci sono tenuti:
all’osservanza dello Statuto, del Regolamento e delle deliberazione legittimamente assunte dagli organi associativi;
al versamento del contributo associativo annuale stabilito. La quota viene determinata annualmente per l’anno successivo dal Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote ed i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili;
a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’ Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l’attività;
a restituire, in caso di recesso, esclusione o decadenza, tutto il materiale consegnatogli dall’Associazione a titolo di comodato.
PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
Art. 9
La qualità di socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza, per recesso ovvero per mancato versamento della quota sociale o per estinzione dell’Associazione.
Art. 10
Le dimissioni volontarie da socio dovranno essere presentate per iscritto, anche in per via telematica, al Consiglio Direttivo e avranno effetto a partire dall’annotazione sul libro dei soci. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell’associato che:
non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni formalmente adottate dagli organi dell’Associazione;
senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento della quota associativa;
arrechi, anche indirettamente, danni morali, materiali e di qualsiasi altra natura all’Associazione;
svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione.
Art. 11
Le procedure di esclusione del socio, tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento stabilito nella delibera consiliare che ne dispone l’ammontare, saranno indicate nel regolamento approvato dall’Assemblea dei Soci. Contro la delibera di esclusione predisposta dal Consiglio Direttivo, è ammessa facoltà di replica con il ricorso all’Assemblea dei Soci che si pronuncerà definitivamente ed insindacabilmente sulla vertenza. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.
TITOLO IV
PATRIMONIO
Art. 12
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all’Associazione, nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale della stessa. L’Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:
le quote e contributi degli associati;
le erogazioni liberali e volontarie, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici o privati finalizzati al sostegno dell’attività sociale;
le donazioni ed i lasciti testamentari;
gli eventuali proventi derivanti dalle attività istituzionali e ad esse connesse;
gli eventuali proventi derivanti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell’associazione;
contribuiti dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento quali, a titolo esemplificativo, spettacoli di intrattenimento, attività ludiche quali feste, gite, raccolte fondi e sottoscrizioni a premi;
altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquistati a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto dello scioglimento della stessa. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve di capitali fatte salve le eventuali destinazioni o distribuzioni imposte dalla legge vigente. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.
ESERCIZIO SOCIALE
Art. 13
L'esercizio sociale decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Per ogni esercizio è fatto obbligo di predisporre il rendiconto economico - finanziario da presentare all’Assemblea dei soci. Il rendiconto economico - finanziario deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
TITOLO V
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE
Art. 14
Sono Organi dell'Associazione:
l’Assemblea dei soci;
il Consiglio direttivo;
il Presidente dell’Associazione;
Il Vice-presidente;
Il Segretario;
Il Direttore del Coro.
ASSEMBLEA
Art. 15
L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell’Associazione ed è composta da tutti i soci regolarmente iscritti . Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all’attuazione delle decisione da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.
ASSEMBLEA ORDINARIA
Art. 16
L’assemblea ordinaria delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto e su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell’Assemblea straordinaria. In particolare sono compiti dell’Assemblea ordinaria:
approvazione delle linee generali del programma di attività da svolgere;
elezione del consiglio direttivo;
approvazione del rendiconto economico-finanziario;
approvazione dei Regolamenti;
nomina del Direttore del Coro;
delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale, che il Consiglio direttivo riterrà di sottoporle.
ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Art. 17
L’assemblea, di norma, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazione dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione nominandone i liquidatori.
CONVOCAZIONE DELL’ ASSEMBLEA
Art. 18
L'Assemblea si riunisce in seduta ordinaria, su convocazione del Presidente, almeno una volta all'anno ed entro i primi quattro mesi dell’anno sociale per l’approvazione del Bilancio e ogni qualvolta lo stesso Presidente o il Consiglio direttivo o almeno un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità. Sia l'Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente dell’Associazione o in sua assenza dal Vice-presidente. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso scritto affisso nei locali della sede sociale almeno venti giorni prima dell’adunanza e sul sito internet, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.
VALIDITA’ DELL’ ASSEMBLEA
Art. 19
L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la metà più uno dei soci mentre in seconda convocazione, l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati con diritto di voto intervenuti o rappresentati. Le modalità di votazione seguono il principio del voto singolo, fatte salve le deleghe scritte dei soci assenti nella misura massima di due deleghe per socio. Valgono le stesse modalità per l’Assemblea straordinaria ad eccezione in cui si riunisca per deliberare sulle modifiche dello statuto, sullo scioglimento dell’Associazione.
VOTAZIONI
Art. 20
Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dello statuto, per le quali è necessaria la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, e per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, è richiesto il voto favorevole di almeno ¾ dei soci. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno voto.
VERBALIZZAZIONE
Art. 21
Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente dell’assemblea.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 22
Il Consiglio direttivo è l’organo di amministrazione e di direzione dell’Associazione. Esso è formato da cinque membri, nominati dall’Assemblea dei soci fra i soci medesimi. Alle riunioni del Consiglio direttivo può partecipare anche il Direttore del Coro pro tempore. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente i soci maggiorenni. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio direttivo decadano dall'incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio, previa ratifica della nomina da parte dell'assemblea dei soci immediatamente successiva. Nell' impossibilità di attuare detta modalità o nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio direttivo. Il Consiglio direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice-presidente e il Segretario. Il Consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione ed in particolare gli sono attribuite le seguenti funzioni:
curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
curare l’organizzazione di tutte le attività dell’Associazione;
curare l’osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
predisporre eventuali regolamenti che si rendessero necessari;
predisporre il rendiconto economico-finanziario;
determinare l’importo della quota associativa annuale;
provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano di competenza dell'Assemblea dei soci.
Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-presidente. Il Consiglio direttivo è convocato almeno due volte all’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o almeno due consiglieri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Le convocazioni possono essere effettuate mediante avviso scritto, almeno quattro giorni prima, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta ovvero mediante comunicazione telematica o telefonica fornendo le stesse informazioni previste per l’avviso scritto. In difetto di convocazione formale di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il Consiglio direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.
IL PRESIDENTE
Art. 23
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Associazione, nonché Presidente dell’Assemblea dei soci e del Consiglio direttivo. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d'età. Il Presidente ha la firma sociale sugli atti che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi ovvero può delegare tali funzioni ad altro consigliere. Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare. Egli è, altresì, responsabile della consistenza di cassa e di conto corrente e deve rendicontare al Consiglio direttivo le modalità ed i termini di impiego delle somme spese dall’Associazione nello svolgimento dell’attività sociale. Per tale incombenza potrà avvalersi e/o delegare una persona di sua fiducia.
IL VICE PRESIDENTE
Art. 24
Il Vice presidente rappresenta l’Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia impossibilitato a farlo, e/o quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.
IL SEGRETARIO
Art. 25
Il Segretario è scelto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Egli dirige gli uffici di segreteria dell’Associazione, cura il disbrigo delle questioni correnti, attenendosi alle direttive impartitegli dal Presidente. Il Segretario firma la corrispondenza corrente e svolge ogni altro incarico che di volta in volta gli viene affidato dal Presidente e che lo Statuto gli riconosce.
IL DIRETTORE DEL CORO
Art. 26
Il Direttore del Coro cura sotto la propria responsabilità tutto ciò che concerne la preparazione e l’esecuzione delle composizioni musicali, la scelta dei coristi, dei maestri collaboratori, degli organisti, degli strumentisti. Il Direttore del Coro viene nominato dall’Assemblea dei Soci, deve essere scelto tra una persona che abbia le conoscenze e le attitudini idonee a svolgere al meglio il predetto incarico. Considerata la necessità di offrire al Coro una continuità didattica nonché per garantire le indispensabili doti che deve avere colui che riveste tale incarico, la carica di Direttore del Coro non ha una durata predefinita ma cessa per decesso, per recesso volontario ovvero per esclusione e/o decadenza nelle modalità stabilite dai precedenti articoli 11 e 12. Il Direttore del Coro può partecipare al Consiglio direttivo ed esprimere il proprio parere in merito alle attività musicali. La carica di Direttore del Coro è compatibile con le altre cariche sociali elettive.
CLAUSOLA COMPROMISSIORIA
Art. 27
Qualsiasi controversia che dovesse insorgere fra gli organi dell’Associazione, e fra Associazione ed i soci è rimessa al giudizio dell’Assemblea dei Soci. Essa si pronuncia sempre insindacabilmente, anche in merito alla interpretazione dello statuto e dei regolamenti.
LIBRI SOCIALI E REGISTRI CONTABILI
Art. 28
I libri sociali e i registri essenziali che l’Associazione deve tenere sono:
il libro dei soci;
il libro o raccolta delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea;
il libro o raccolta delle adunanze e deliberazioni del Consiglio direttivo;
il libro della contabilità sociale;
il libro d’inventario.
La tenuta e conservazione di tali libri e scritture deve essere curata secondo la normativa vigente e le leggi in materia. Oltre alla regolare tenuta dei libri sociali, deve essere garantita una sostanziale trasparenza e pubblicità degli atti relativi all’attività dell’Associazione. Tali documenti sociali, conservati presso la sede dell’associazione, sono a disposizione dei soci per la loro consultazione.
Al fine di rendere più trasparente l’attività amministrativa, gli atti sociali, le delibere, le convocazione e le comunicazioni potranno essere pubblicate sul sito internet dell’Associazione così come gli avvisi, le convocazioni e le comunicazioni potranno avvenire avvalendosi dei sistemi informatici e/o telematici di cui l’Associazione dispone.
TITOLO VI
DISPOSIZIONI FINALI
GRATUITA’ DEGLI INCARICHI
Art. 29
Tutte le cariche menzionate nel presente Statuto sono gratuite, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.
RINVIO
Art. 30
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dal regolamento valgono, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi vigenti in materia.
SCIOGLIMENTO
Art. 31
Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea dei soci, nelle modalità indicate nel presente statuto, che nella circostanza dovrà nominare uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori ed i soci, stabilendone i poteri. L’Assemblea, all’atto di scioglimento dell’Associazione, delibererà, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del DLgs 117/2017, sulla devoluzione del patrimonio residuo dell’Associazione. Tutti i beni residui saranno devoluti ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, fatta salva diversa destinazione imposta dalla Legge. E’ esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.
**************