L’art. 45, comma 9, del D.Lgs. 24 marzo 2025, n. 33 reintroduce l’esenzione dalla ritenuta d’acconto del 20% per i premi sportivi. Nello specifico, retroattivamente dalla data del 29 febbraio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, viene introdotta l’esenzione dei premi (in denaro o in natura) erogati ad atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI, dal CIP, dalle Federazioni, dalle DSA e dagli EPS (presenti nel RASD) fino alla soglia di euro 300. La soglia di esenzione si riferisce ai premi erogati da ogni ente sportivo (società) al medesimo atleta.
In parole più semplici, un atleta che partecipa a gare riconosciute può beneficiare di esenzione fino a 300 euro per premi erogati da ogni società organizzatrice. Quindi, se l’atleta percepisce più premi da diverse società, ognuno dei quali sotto i 300 euro, rimangono tutti esenti (la società non dovrà prevedere alcun adempimento e per l’atleta il premio percepito non costituirà reddito).
Nel caso in cui l’atleta superi la soglia di 300 euro per premi percepiti dalla stessa società, anche per più gare, la società dovrà assoggettare l’intero importo erogato come premio (quindi non solo l’importo eccedente i 300 euro) alla ritenuta del 20% a titolo di imposta con facoltà di rivalsa (l’importo percepito dall’atleta è tassato a titolo definitivo e non fa cumulo con gli altri redditi con la possibilità di rivalsa della ritenuta ossia di farla valere a titolo di acconto sulle imposte nella propria dichiarazione dei redditi).
Le ritenute operate dovranno essere versate dall’associazione o società sportiva, che agisce in qualità di sostituto di imposta, con F24 entro il giorno 16 del mese successivo alla maturazione del premio e dovranno essere dichiarate nel Mod. 770 da parte della stessa associazione/società che ha erogato il premio. Non è previsto il rilascio della certificazione unica.
Si ricorda inoltre che i premi saranno erogabili solo ed esclusivamente agli atleti in regola con il tesseramento ASI di tipo "B" per la Stagione Sportiva 2024-2025.