Subentro di ICE nella collettiva italiana Qualora ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane richieda di subentrare nella gestione della collettiva italiana, MF si dichiara disponibile a valutare tale richiesta e, ricorrendone i presupposti, ad acconsentire al subentro esclusivamente a condizione che ICE garantisca agli espositori di MF condizioni economiche complessivamente più favorevoli rispetto a quelle previste dal presente contratto.
La verifica e l'accettazione delle condizioni proposte da ICE sono rimesse alla libera e insindacabile valutazione di MF. La mera sussistenza di condizioni economiche complessivamente più favorevoli non comporterà, pertanto, alcun obbligo per MF di acconsentire al subentro, restando MF libera di valutarne l'opportunità e la fattibilità anche in considerazione dello stato di avanzamento delle attività organizzative e delle ulteriori circostanze rilevanti.
In via meramente orientativa e senza che ciò costituisca un termine essenziale, perentorio o vincolante, MF potrà assumere la fine dell'anno solare precedente a quello di svolgimento della manifestazione quale momento indicativo entro il quale valutare l'eventuale possibilità di subentro di ICE. Tale riferimento temporale non comporterà tuttavia alcun diritto dell'azienda partecipante a pretendere il subentro, né alcun obbligo per MF di accettarlo, anche qualora la relativa richiesta pervenga entro tale periodo.
In ogni caso, l'eventuale subentro di ICE sarà possibile esclusivamente qualora i tempi e le modalità dello stesso risultino compatibili con i tempi tecnici necessari per la gestione e l'organizzazione della partecipazione, nonché con le obbligazioni e gli impegni già assunti da MF nella fase organizzativa e che, alla data della richiesta di subentro, non siano più revocabili, modificabili o risolvibili senza pregiudizio per MF.
Il subentro sarà inoltre subordinato al preventivo consenso dell'organizzatore della manifestazione e potrà perfezionarsi esclusivamente a seguito dell'ottenimento di tale consenso. MF non sarà pertanto tenuta ad acconsentire al subentro, né a procedere alla risoluzione del presente contratto, qualora l'organizzatore non autorizzi o non accetti il subentro di ICE.
Anche qualora ICE garantisca condizioni economiche complessivamente più favorevoli, i tempi e le modalità del subentro risultino compatibili con le esigenze tecniche e organizzative di MF, gli impegni già assunti da MF non risultino ostativi e sia stato ottenuto il consenso dell'organizzatore, il subentro resterà comunque subordinato alla libera valutazione e all'espresso consenso di MF. Nessuna delle suddette circostanze, singolarmente o congiuntamente considerate, potrà far sorgere in capo a MF alcun obbligo di acconsentire al subentro.
In assenza della garanzia di condizioni economiche complessivamente più favorevoli da parte di ICE, ovvero qualora i tempi o le modalità del subentro non siano compatibili con i tempi tecnici, con lo stato di avanzamento dell'organizzazione o con le obbligazioni e gli impegni già assunti da MF e non più risolvibili, modificabili o revocabili senza pregiudizio per MF, ovvero qualora non venga ottenuto il consenso dell'organizzatore della manifestazione, il presente contratto resterà pienamente efficace e MF non sarà tenuta ad acconsentire al subentro.
Qualora, invece, ICE garantisca condizioni economiche complessivamente più favorevoli, l'organizzatore abbia prestato il proprio consenso al subentro e MF, nell'esercizio della propria libera valutazione, acconsenta espressamente al subentro, il presente contratto di partecipazione si intenderà consensualmente risolto, al fine di consentire all'azienda partecipante di formalizzare direttamente con ICE la propria adesione alla collettiva italiana.
In tal caso, l'azienda partecipante dovrà stipulare direttamente con ICE il relativo contratto di partecipazione e accettare le condizioni economiche, contrattuali e organizzative stabilite da ICE, secondo le modalità e nei termini da quest'ultima indicati. La formalizzazione del rapporto contrattuale tra l'azienda partecipante e ICE costituirà pertanto un rapporto autonomo e distinto rispetto al presente contratto, al quale MF non sarà parte. MF non potrà pertanto essere ritenuta responsabile delle condizioni applicate da ICE, né degli obblighi, delle prestazioni o di qualsiasi altra vicenda inerente al successivo rapporto contrattuale tra l'azienda partecipante e ICE.
In tale ipotesi, tutti gli importi eventualmente già versati dall'azienda a MF a titolo di acconto e/o saldo saranno rimborsati integralmente, ad eccezione della tassa di iscrizione.
La tassa di iscrizione sarà trattenuta da MF quale importo predeterminato e concordato tra le parti a titolo di rimborso forfettario, omnicomprensivo e definitivo dei costi, delle attività organizzative e degli oneri amministrativi già sostenuti da MF in relazione alla partecipazione dell'azienda. Tale importo sarà pertanto trattenuto senza necessità di ulteriore quantificazione, rendicontazione o documentazione dei singoli costi sostenuti.
L'eventuale subentro di ICE e la conseguente risoluzione consensuale del presente contratto saranno comunicati all'azienda per iscritto. Contestualmente, MF provvederà all'emissione della relativa nota di accredito per gli importi oggetto di rimborso.
Resta espressamente inteso che il rimborso sarà effettuato esclusivamente nell'ipotesi in cui il subentro di ICE si perfezioni effettivamente alle condizioni sopra indicate e il presente contratto venga conseguentemente risolto consensualmente. In assenza di tale perfezionamento, il presente contratto resterà pienamente efficace e non sorgerà in capo a MF alcun obbligo di rimborso.