A T T E N Z I O N E
Il contratto a tempo determinato è un contratto di lavoro subordinato nel quale è prevista una durata predeterminata, attraverso l’apposizione di un termine.
Può avere una durata massima di 12 mesi, con possibilità di estensione a 24 mesi, ma solo in presenza di almeno una causale:
- per esigenze previste dai contratti collettivi;
- per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva, individuate dalle parti, in caso di mancato esercizio da parte della contrattazione collettiva, e in ogni caso entro il termine del 30 aprile 2024;
- per sostituire altri lavoratori."
I M P O R T A N T E
E' consigliabile definire un accordo scritto con i dipendenti interessati evitando causali generiche ma specificando le necessità alle quale si fa fronte al contratto a tempo determinato. Questo per evitare contenziosi con il rischio che il contratto possa essere convertito in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Proroga e rinnovo
Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell'arco di 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti.
Il contratto a tempo determinato può essere rinnovato esclusivamente a fronte dell’esistenza delle circostanze previste dalle causali (di cui all’art. 19, comma 1).
Tuttavia, ai fini del rinnovo, è necessario che sia rispettato un intervallo temporale tra la sottoscrizione dei due contratti a termine, stipulati tra le stesse parti e per le stesse mansioni, di:
- 10 giorni per i contratti fino a 6 mesi;
- 20 giorni per i contratti di durata superiore a 6 mesi.
Numero complessivo di contratti a tempo determinato
La disciplina vigente pone un limite percentuale di ricorso ai contratti di lavoro a tempo determinato.
Infatti, i datori di lavoro possono assumere lavoratori a termine in misura non superiore al 20% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dell'anno di assunzione (con un arrotondamento del decimale all'unità superiore qualora esso sia uguale o superiore a 0,5), salvo diversa disposizione dei contratti collettivi (art. 23).